E’ legittimo il no al matrimonio tra omosessuali

Pubblicato il 10 febbraio 2015 Non è costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore italiano, di non prevedere l’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, purché sia ad esse garantita un’analoga tutela quanto a diritti e doveri.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 2400, depositata il 9 febbraio 2015, in rigetto del ricorso presentato da due omosessuali, avverso il rifiuto, da parte dell’ufficiale civile, di procedere alla pubblicazione del loro matrimonio.

Tale rifiuto – a detta dei ricorrenti – costituiva una palese violazione di previsioni Costituzionali, concernenti, in particolare, il diritto all’autodeterminazione, alla dignità sociale, il divieto di discriminazione in ragione di condizioni personali.

Integrava, parimenti, un’aperta violazione della normativa europea in materia.

Ha tuttavia sostenuto la Cassazione, confermando la pronuncia di secondo grado, come non sia affatto discriminatoria la mancata estensione, da parte del legislatore italiano, del modello matrimoniale alle coppie dello stesso sesso.

Il loro processo di costituzionalizzazione, d’altra parte, non si fonda necessariamente sulla possibilità di accedere al matrimonio, bensì sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti e di doveri di assistenza e solidarietà, analoghi al vincolo coniugale.

Tale approdo trova conferma, oltre che nelle pronunce della Corte Costituzionale, anche in quelle della Corte di Strasburgo e nella stessa CEDU, la quale, d’altra parte, lascia piena libertà agli Stati membri, di stabilire forme e disciplina delle unioni tra persone dello stesso sesso.

E’ dunque ammesso non estendere agli omosessuali il vincolo matrimoniale, purché sia ad essi riconosciuta una tutela omogenea rispetto alle coppie unite in matrimonio.
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