E' legittimo il silenzio-assenso del Comune in caso di ordinanze extra ordinem

Pubblicato il 02 novembre 2009
Con sentenza n. 1732 del 2 ottobre 2009, il Tar dell'Emilia Romagna, sez. di Bologna, ha precisato che, in caso di specifiche richieste da parte dei cittadini di adozione o di piano per il risanamento acustico di un’area o di ordinanza contingibile ed urgente, non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo al Comune.

Nel primo caso - precisano i giudici regionali - si tratta di un procedimento pianificatorio particolarmente complesso ed articolato che richiede un'approfondita fase istruttoria e che, pertanto, non può essere avviato a seguito ed all’esito del rimedio giurisdizionale previsto avverso il mero silenzio – rifiuto della P.A. ad adottare uno specifico provvedimento.

Nel secondo caso, ci si riferisce ad una situazione in cui non ricorrono i presupposti di legge per l’adozione di provvedimento sindacale “extra ordinem”, essendo previsti dall’ordinamento specifici strumenti giuridici (sospensione temporanea dell’attività e l’imposizione di limiti all’orario chiusura dei locali).
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