E-mail forma piena prova se non viene disconosciuta

Pubblicato il 15 maggio 2018

Quale valenza hanno le e-mail a livello probatorio?

Lo hanno, da ultimo, ricordato i giudici della Sesta sezione civile della Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 11606 del 14 maggio 2018.

In questa, è stato puntualizzato che la e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Ciò, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del Codice dell'amministrazione digitale.

L'e-mail, quindi, anche se priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'articolo 2712 del codice civile, e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Nella vicenda specificamente esaminata, è stata confermata la conclusione con cui i giudici di appello avevano ritenuto dimostrata l'esistenza di un rapporto contrattuale nonchè verificato l'importo del credito azionato con un decreto ingiuntivo.

Questo, in considerazione di una e-mail in cui il socio di una Snc si era impegnato a rientrare dalla esposizione debitoria della società, espressamente ivi quantificata.

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