E' molestia telefonare alla moglie del proprio "amante"

Pubblicato il 04 luglio 2015

Con sentenza n. 28493 depositata il 3 luglio 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha respinto il ricorso di una donna, dichiarata colpevole ex art. 660 c.p., per aver effettuato tre chiamate telefoniche alla moglie legittima del suo presunto "amante", parlandole – così arrecandole disturbo e molestia - delle relazioni extraconiugali del di lei marito, sia con essa stessa che con altre donne.

La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha respinto una ad una le varie censure mosse dalla ricorrente, e prima fra tutte, quella relativa al numero ridotto di telefonate effettuate.

In proposito, ha sottolineato la Corte, come ciò non costituisca necessariamente un dato essenziale per l'integrazione del reato de quo, a meno che non sia proprio la reiterazione a determinare l'effetto pregiudizievole. Ma nel caso di specie, è evidente che l'idoneità lesiva non è data tanto dal numero, quanto dal contenuto assai grave delle chiamate.

Respinta anche l'osservazione secondo cui la mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa, avrebbe dimostrato che essa non si sentiva affatto disturbata dalle chiamate, essendo interessata ad avere ulteriori informazioni. Detto comportamento – ha confermato la Corte – non può considerarsi acquiescenza, attesa l'importanza delle rivelazioni fatte.

Nè la durata delle conversazioni può far dubitare circa la consapevolezza (dunque circa l'esistenza del dolo) da parte dell'imputata, di turbare la sua interlocutrice.

La natura molesta e petulante delle chiamate in questione – ha concluso la Cassazione – si evince in tal caso dalla forma anonima delle stesse, dal contenuto delle informazioni riferite e da alcuni passaggi ritenuti velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy