E' necessaria una convivenza effettiva per il permesso di soggiorno da coesione familiare

Pubblicato il 27 luglio 2010
La Prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo di nazionalità marocchina avverso il diniego disposto dalle Autorità italiane alla sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare. I giudici di merito precedentemente aditi avevano confermato detto diniego sull'assunto che non era emersa alcuna prova della convivenza dell'uomo con la coniuge italiana. 

Nel testo della decisione i giudici di legittimità hanno ribadito come “il diritto all'ingresso, alla circolazione ed al soggiorno per i familiari dei cittadini comunitari deroga alla disciplina del Testo unico le sole volte in cui l'extra comunitario familiare del cittadino abbia ottenuto titoli che lo abilitano al soggiorno in Italia come in tutti i paesi membri dell'Unione”. Così, l'extracomunitario coniuge del cittadino italiano, una volta trascorsi i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 30 del 2007 e, sino al momento in cui non ottenga detto titolo, la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare, nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva tra i coniugi.
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