E’ reato con alterazione alla guida

Pubblicato il 02 marzo 2016

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 187 D.Lgs 285/1992, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

Accertamento dell’alterazione

E quanto all'accertamento del reato, l’alterazione del conducente può essere dimostrata attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare un’analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 7899 del 26 febbraio 2016, accogliendo il ricorso di un conducente, condannato in appello per guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti.

Ritenute dunque fondate le doglianze secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto punibile la mera condotta di guida dopo l’assunzione di stupefacenti, traendo la prova della recente assunzione e dell’attuale stato di alterazione psicofisica, esclusivamente dall'entità dei valori emersi dall'esame delle urine, nonostante all’accertamento il conducente non denotasse alcun sintomo di stato confusionale. 

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