E’ reato di pericolo la costituzione di un fondo patrimoniale per sfuggire al Fisco

Pubblicato il 30 novembre 2009

Ultima di una serie di pronunce della Corte di cassazione sull’ambito applicativo del reato previsto dall’articolo 11 del Dlgs n. 74/00, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è la sentenza n. 38925/09 della III Sezionale penale.

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 11, Dlgs n. 74/00, è necessario ravvisare l’intenzione di un dolo specifico, che pone il contribuente nella condizione di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sull’Iva oppure di interessi e sanzioni amministrative relative alle stesse imposte tramite qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, tanto a titolo onero che gratuito. Non è, però, necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.

Con la sentenza 38925 del 7 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha aggiunto che anche la costituzione di un fondo patrimoniale non motivato sui beni di una società precedentemente sottoposta a controllo fiscale può integrare il reato in questione, se il fondo risulta costituito con lo scopo di sottrarre i beni a una futura azione di accertamento.

Il caso di specie si riferisce, infatti, al sequestro di macchine e appartamenti fatti confluire da madre, padre e figlio in un fondo patrimoniale subito dopo aver ricevuto una visita della Guardia di finanza; operazione questa confermata dai Supremi giudici.

La norma attualmente in vigore che punisce il suddetto illecito è, come detto, l’articolo 11 del Dlgs 74/00, mentre prima la condotta era punita dall’articolo 97, comma 6, del Dpr 602/73. La novità introdotta dalla disposizione attuale sta nel fatto che si punisce il reato di pericolo e non il reato di danno. Cioè, non deve essere vanificata realmente la procedura di riscossione coattiva, ma è sufficiente la sola idoneità della condotta fraudolenta a raggiungere questo effetto. La sanzione nella fattispecie indicata prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per carenze formative

21/01/2026

Lavoratori somministrati: comunicazione ai sindacati in scadenza. Il facsimile

21/01/2026

CCNL Gomma e plastica. Tabelle del 10/12/2025

21/01/2026

Ccnl gomma e plastica. Tabelle retributive

21/01/2026

Rottamazione-quinquies: nuova definizione agevolata 2026. Debiti ammessi, domanda e scadenze

21/01/2026

In Gazzetta il decreto sulle rinnovabili: nuovi target e obblighi settoriali

21/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy