E’ reato di pericolo la costituzione di un fondo patrimoniale per sfuggire al Fisco

Pubblicato il 30 novembre 2009

Ultima di una serie di pronunce della Corte di cassazione sull’ambito applicativo del reato previsto dall’articolo 11 del Dlgs n. 74/00, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è la sentenza n. 38925/09 della III Sezionale penale.

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 11, Dlgs n. 74/00, è necessario ravvisare l’intenzione di un dolo specifico, che pone il contribuente nella condizione di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sull’Iva oppure di interessi e sanzioni amministrative relative alle stesse imposte tramite qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, tanto a titolo onero che gratuito. Non è, però, necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.

Con la sentenza 38925 del 7 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha aggiunto che anche la costituzione di un fondo patrimoniale non motivato sui beni di una società precedentemente sottoposta a controllo fiscale può integrare il reato in questione, se il fondo risulta costituito con lo scopo di sottrarre i beni a una futura azione di accertamento.

Il caso di specie si riferisce, infatti, al sequestro di macchine e appartamenti fatti confluire da madre, padre e figlio in un fondo patrimoniale subito dopo aver ricevuto una visita della Guardia di finanza; operazione questa confermata dai Supremi giudici.

La norma attualmente in vigore che punisce il suddetto illecito è, come detto, l’articolo 11 del Dlgs 74/00, mentre prima la condotta era punita dall’articolo 97, comma 6, del Dpr 602/73. La novità introdotta dalla disposizione attuale sta nel fatto che si punisce il reato di pericolo e non il reato di danno. Cioè, non deve essere vanificata realmente la procedura di riscossione coattiva, ma è sufficiente la sola idoneità della condotta fraudolenta a raggiungere questo effetto. La sanzione nella fattispecie indicata prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

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