E' riciclaggio la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni illeciti

Pubblicato il 25 ottobre 2010 Riassume i tratti distintivi del reato di riciclaggio, art. 648-bis del codice penale, la seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 35763 del 2010. I giudici di legittimità hanno confermato la condanna, inflitta dai giudici di merito, a due soggetti accusati di aver depositato in banca denari provenienti da attività illecite. Il versamento di tali somme risultava compatibile con l'attività illecita di traffico di stupefacenti svolto dai familiari dei due accusati.

Ricordano i magistrati della cassazione che per aversi il reato di riciclaggio non si richiede la conoscenza, da parte del soggetto attivo, dell'identità dell'autore del reato presupposto. Pertanto non viene chiesto di provare il rapporto illecito fra gli imputati di riciclaggio ed i familiari. Fondamentale è che vi sia consapevolezza della provenienza illecita del denaro e vi sia volontarietà nello svolgere operazioni dirette ad ostacolare la loro identificazione.

In secondo luogo il reato di riciclaggio si connota per essere un reato di dolo generico e quindi basta la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, che può essere data anche a mezzo di prova indiziaria purchè sia grave ed univoca.
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