E' riciclaggio la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni illeciti
Pubblicato il 25 ottobre 2010
Riassume i tratti distintivi del reato di riciclaggio, art. 648-bis del
codice penale, la seconda sezione penale della Corte di cassazione con
sentenza n.
35763 del 2010.
I giudici di legittimità hanno confermato la condanna, inflitta dai
giudici di merito, a due soggetti accusati di aver depositato in banca
denari provenienti da attività illecite. Il versamento di tali somme
risultava compatibile con l'attività illecita di traffico di
stupefacenti svolto dai familiari dei due accusati.
Ricordano i magistrati della cassazione che per aversi il reato
di riciclaggio non si richiede la conoscenza, da parte del soggetto
attivo, dell'identità dell'autore del reato presupposto. Pertanto non
viene chiesto di provare il rapporto illecito fra gli imputati di
riciclaggio ed i familiari. Fondamentale è che vi sia consapevolezza
della provenienza illecita del denaro e vi sia volontarietà nello
svolgere operazioni dirette ad ostacolare la loro identificazione.
In secondo luogo il reato di riciclaggio si connota per essere
un reato di dolo generico e quindi basta la consapevolezza della
provenienza delittuosa dei beni, che può essere data anche a mezzo di
prova indiziaria purchè sia grave ed univoca.