E' Stalking, anche senza appostamenti ma con incontri casuali

Pubblicato il 05 gennaio 2016

Stalking, anche se il reo lavora di fronte all'abitazione della vittima

Il reato di stalking non è escluso solo perchè l'ex coniunge "persecutore" abbia la propria sede lavorativa davanti casa della moglie, di modo che i frequenti incontri accompagnati da altrettante liti, potrebbero non esser frutto di appostamenti o pedinamenti, bensì dovuti al caso.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 50728 depositata il 28 dicembre 2015, respingendo il ricorso di un uomo condannato per atti persecutori ex art. 612 bis c.p. ai danni della ex moglie.

Avverso la propria condanna, l'imputato lamentava, per l'appunto, come la Corte territoriale non avesse preso in considerazione il fatto che svolgesse attività lavorativa nell'officina posta di fronte all'abitazione della ex moglie, con la conseguenza che le occasioni di incontro, con possibili liti, erano assolutamente causali, necessitate e non invece riconducibili ad una preordinata condotta persecutoria.

Ciò nonostante – controbattono gli ermellini - del tutto razionalmente i giudici distrettuali avevano valorizzato, a fronte del comportamento dell'imputato, la fondatezza del timore nutrito dalla persona offesa per la propria incolumità ed il mutamento delle sue abitudini di vita, non scaturito da una unilaterale propulsione della donna a rinchiudersi in casa, ma da una scelta indotta dal timore e dalle conseguenze scaturenti dagli incontri con il ricorrente.

Vicinanza dei contesti abitativi/lavorativi non elide le condotte persecutorie

Ed il fatto che questi – conclude sul punto la Suprema Corte – non rappresentassero l'esito di appostamenti ma discendessero dalla vicinanza dei contesti abitativi e lavorativi , non elide certo il rilievo penale delle condotte persecutorie che, in occasione di quegli incontri, il ricorrente aveva comunque posto in essere.

 

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