E’ vietato pubblicare gli atti di un procedimento penale in corso

Pubblicato il 22 gennaio 2015 Il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto” si estende a tutti quegli atti giudiziari che, ancorché non più coperti da segreto istruttorio, siano tuttavia relativi ad un procedimento penale ancora in corso.

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 838 depositata in data 20 gennaio 2015, con cui è stata cassata con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello.

La vicenda esaminata

La vicenda oggetto del contenzioso in esame, riguarda la pubblicazione in un famoso quotidiano, di tre articoli relativi al coinvolgimento di un soggetto in alcune indagini della Procura piuttosto note.

A fronte di ciò, l’uomo agiva in giudizio affinché venisse riconosciuta la commissione del reato di “pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” ex art. 684 c.p., oltre che la diffamazione e la violazione della normativa sulla privacy.

La sua domanda non trovava tuttavia accoglimento nei primi due gradi di giudizio.

In particolare, rilevava la Corte d’Appello, come gli atti dell’indagine preliminare in questione, fossero legittimamente pubblicabili, in quanto già depositati dalla Procura e dunque, non più coperti dal segreto istruttorio.

D’altra parte – sosteneva ancora la Corte d’Appello – il divieto di pubblicazione era essenzialmente volto ad evitare che il convincimento del giudice in fase dibattimentale, si potesse formare, piuttosto che su atti ritualmente introdotti nel processo, mediante notizie conoscibili tramite altri mezzi di informazione; ingerenza che nella fattispecie non era stata tuttavia dimostrata.

Di diverso avviso si è rivelata la Cassazione, la quale, con la pronuncia in esame, ha affermato come il divieto di pubblicazione non si estenda solamente agli atti giudiziari coperti da segreto istruttorio, bensì, in generale, a tutti quelli che riguardano un procedimento penale non ancora concluso.

La pubblicazione di questi ultimi, sarebbe unicamente lecita nel caso si limitasse a riportarne il contenuto, e non anche, come nel caso di specie, se consistente in una trascrizione integrale del testo, seppur parziale.
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