Ecobonus, sismabonus. Ampliata ad altri soggetti la cessione del credito d'imposta

Pubblicato il 24 luglio 2018

Nella cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, un documento agenziale fuga dubbi interpretativi, ampliando la platea dei soggetti beneficiari.

E' oggi possibile cedere ad eventuali subappaltatori o a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto (anche quando non hanno eseguito lavori che diano diritto a detrazioni cedibili), il credito nell’ambito di un Consorzio o di una Rete di imprese. Ovvero: se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che di quel Consorzio o di quella Rete di imprese fanno parte, per l'appunto risultando indifferente se non hanno eseguito i lavori. Il credito può essere “passato” anche direttamente al Consorzio o alla Rete.

Ecobonus. Per quali soggetti il divieto di cessione del credito d'imposta?

Nella circolare n. 17 del 23 luglio 2018 viene, tuttavia, ribadito il divieto di cessione a favore di istituti di credito e società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete.

Invece, il credito può essere ceduto al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore e al soggetto che ha fornito i materiali necessari: questi presentano un collegamento con il rapporto che ha consentito il diritto alla detrazione.

Sono ammesse al bonus, inoltre ed infine, anche le imprese che - pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili - rientrano nello stesso contratto di appalto.

Ecobonus e sismabonus, uguali limiti per la cessione

I chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, forniti con la circolare n. 11/E del maggio 2018 relativamente all’ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Lo specifica la circolare a commento. Che, nel ribadire che il credito può essere ceduto a soggetti privati “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione, precisa da ultimo che tale circostanza va valutata con riferimento alla cessione originaria ed a quella successiva.

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