Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

Pubblicato il



Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, le istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106 recante disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami, visite e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L’Istituto, nel chiarire l’ambito applicativo della nuova tutela, definisce in modo puntuale i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di fruizione dei permessi, il relativo trattamento economico nonché gli adempimenti a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026: a partire da tale data, dunque, i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono beneficiare delle ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito in aggiunta alle tutele già riconosciute dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Il fondamento normativo è rappresentato dunque dalla legge 18 luglio 2025, n. 106 che introduce specifiche misure a tutela dei lavoratori affetti da patologie di particolare gravità. La legge si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di protezione sociale e di inclusione lavorativa, rafforzando il diritto alla salute e alla continuità occupazionale.

L’articolo 2 riconosce infatti il diritto a fruire di dieci ore annue di permesso retribuito per visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti; il beneficio è destinato ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o di follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. La medesima tutela è poi estesa anche ai genitori lavoratori di figli minorenni affetti dalle stesse patologie.

Tutela del lavoratore e conservazione del posto di lavoro

La disciplina introdotta mira a bilanciare le esigenze di tutela della salute con quelle organizzative dei datori di lavoro. I permessi retribuiti si configurano come uno strumento di protezione aggiuntivo che si affianca alle assenze per malattia e ad altri istituti già previsti dall’ordinamento. In questo modo, il legislatore intende rafforzare la stabilità occupazionale dei soggetti più fragili, promuovendo un modello di lavoro inclusivo e sostenibile.

La normativa, come chiarito dalla circolare, individua con precisione i soggetti beneficiari delle nuove tutele.

Rientrano nell’ambito di applicazione i lavoratori dipendenti del settore privato assicurati presso l’Inps, per i quali è previsto il riconoscimento dell’indennità economica correlata alle ore di permesso fruite. In tali casi, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio contributivo.

La disciplina si applica anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, per i quali il trattamento economico relativo ai permessi è corrisposto direttamente dall’amministrazione o dall’ente datore di lavoro, secondo le modalità specificate dalla circolare.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione i lavoratori autonomi e i soggetti iscritti alla Gestione separata, nonché altre categorie espressamente indicate dalla normativa.

La circolare ribadisce inoltre che la fruizione dei permessi è subordinata alla sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento dell’utilizzo del beneficio.

Ma entriamo nel dettaglio.

Permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche

I permessi retribuiti introdotti dalla legge n. 106/2025 sono finalizzati esclusivamente alla fruizione di prestazioni sanitarie connesse allo stato patologico del lavoratore o del figlio minore. La disciplina distingue chiaramente le fattispecie tutelate, individuando due macro-categorie di beneficiari.

Permessi per malattie oncologiche

Una prima tipologia di permessi è riconosciuta ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, sia in fase attiva sia in fase di follow-up precoce. Rientrano in tale ambito tutte le situazioni cliniche che richiedono controlli medici frequenti, terapie cicliche o accertamenti diagnostici periodici, purché debitamente prescritti dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

La ratio della disposizione è quella di assicurare la continuità delle cure oncologiche, che spesso implicano accessi ripetuti alle strutture sanitarie e tempi incompatibili con una normale prestazione lavorativa. I permessi retribuiti consentono al lavoratore di assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario, senza dover ricorrere ad altri istituti, come la malattia o i permessi non retribuiti, che potrebbero risultare meno adeguati rispetto alle specifiche esigenze di cura.

La tutela si estende anche ai genitori lavoratori di figli minorenni affetti da patologie oncologiche, riconoscendo l’importanza del ruolo di assistenza familiare nei percorsi terapeutici complessi e di lunga durata.

Permessi per malattie invalidanti o croniche, anche rare

La seconda categoria di permessi riguarda i lavoratori affetti da malattie invalidanti o croniche, comprese le patologie rare, a condizione che comportino un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%. Anche in questo caso, la fruizione dei permessi è subordinata alla prescrizione di visite, esami o cure mediche frequenti, che rendono necessario un supporto continuativo da parte del sistema previdenziale.

L’inclusione delle malattie croniche e rare amplia in modo significativo la platea dei beneficiari, riconoscendo che non solo le patologie oncologiche, ma anche molte condizioni invalidanti, richiedono un monitoraggio sanitario costante e possono incidere in modo rilevante sulla capacità di conciliare lavoro e salute. La norma risponde pertanto a un’esigenza di equità e di inclusione, valorizzando il principio di pari tutela per situazioni di fragilità sanitaria comparabili.

Anche per questa tipologia di permessi, il diritto è riconosciuto ai genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie, rafforzando il sostegno alle famiglie e riconoscendo l’impatto organizzativo e psicologico dell’assistenza continuativa.

Limiti e modalità di fruizione

Il legislatore ha stabilito un limite massimo di dieci ore annue di permesso retribuito, da intendersi come diritto aggiuntivo rispetto alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le dieci ore costituiscono un plafond annuale fisso, non frazionabile su base mensile e non cumulabile negli anni successivi in caso di mancato utilizzo.

Il limite quantitativo è stato individuato tenendo conto dell’esigenza di bilanciare la tutela del lavoratore con la sostenibilità del sistema previdenziale e con le esigenze organizzative dei datori di lavoro. In tale prospettiva, la circolare ribadisce che il superamento del limite annuo non è consentito, neppure in presenza di esigenze sanitarie particolarmente complesse, per le quali restano applicabili altri istituti previsti dall’ordinamento.

Fruizione esclusivamente a ore intere

Un aspetto operativo di rilievo riguarda la modalità di fruizione dei permessi, che deve avvenire esclusivamente a ore intere: la circolare specifica infatti che non è ammessa la fruizione di frazioni di ora, al fine di semplificare la gestione amministrativa e la contabilizzazione delle assenze.

La previsione della fruizione a ore intere comporta che il lavoratore debba programmare l’utilizzo del permesso in modo coerente con l’organizzazione dell’orario di lavoro e con le esigenze sanitarie. Tale impostazione consente inoltre una più agevole esposizione dei dati nei flussi contributivi e una corretta determinazione dell’indennità economica spettante.

Autonomia del diritto per ciascun figlio minore

Un ulteriore elemento di particolare rilevanza è rappresentato dall’autonomia del diritto in relazione a ciascun figlio minore: l’Istituto chiarisce infatti che il lavoratore genitore ha diritto a dieci ore annue di permesso per ogni figlio minorenne affetto da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, indipendentemente dall’eventuale fruizione del beneficio per sé stesso.

In presenza di più figli minorenni con i requisiti previsti dalla legge, il diritto si moltiplica per ciascun figlio, riconoscendo in modo esplicito la maggiore incidenza assistenziale che tali situazioni comportano. Inoltre, il diritto del singolo genitore non è pregiudicato dall’eventuale utilizzo dei permessi da parte dell’altro genitore lavoratore, garantendo così una tutela piena e autonoma per ciascun soggetto avente titolo.

Questa previsione rafforza la dimensione familiare della tutela e risponde all’esigenza di sostenere in modo concreto i nuclei familiari coinvolti in percorsi di cura complessi, assicurando al contempo certezza applicativa e chiarezza interpretativa per datori di lavoro e operatori del settore.

Requisiti per l’accesso ai permessi e all’indennità

I requisiti richiesti possono essere distinti in requisiti sanitari e requisiti lavorativi, entrambi indispensabili per il riconoscimento del diritto. La mancanza anche di uno solo di tali presupposti comporta l’impossibilità di fruire dei permessi e della relativa indennità.

Requisiti sanitari

Il primo presupposto per l’accesso ai permessi retribuiti riguarda la condizione sanitaria del lavoratore o del figlio minorenne. La norma individua criteri oggettivi e verificabili, finalizzati a circoscrivere la tutela alle situazioni di maggiore gravità e continuità assistenziale.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 106/2025, il lavoratore deve essere affetto da una malattia oncologica, in fase attiva o di follow-up precoce, oppure da una malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%: tale soglia rappresenta un elemento qualificante della disciplina, in quanto individua condizioni patologiche con un impatto rilevante sulla vita quotidiana e lavorativa del soggetto interessato.

Il requisito dell’invalidità deve risultare da un verbale di accertamento dell’invalidità civile, rilasciato dagli organi competenti secondo la normativa vigente. La circolare chiarisce che il riconoscimento dell’invalidità è un presupposto essenziale e non può essere sostituito da valutazioni discrezionali o da certificazioni informali.

Oltre al riconoscimento dell’invalidità, la fruizione dei permessi è subordinata alla presenza di una specifica prescrizione medica. In particolare, il medico di medicina generale o il medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata deve attestare la necessità di effettuare visite mediche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche frequenti.

La documentazione medica svolge una funzione centrale, poiché consente di collegare in modo diretto la fruizione del permesso all’effettiva esigenza sanitaria. La circolare sottolinea che tale documentazione deve essere prodotta secondo le modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e deve essere conservata ai fini di eventuali controlli.

Una disciplina specifica è prevista per l’ipotesi in cui i permessi siano richiesti per assistere un figlio minorenne affetto da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare. In questi casi, la normativa introduce criteri adattati alla particolare condizione soggettiva del minore.

Anche per i figli minorenni, il presupposto principale è il riconoscimento di una condizione di invalidità civile. Tuttavia, la circolare chiarisce che il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto quando il verbale di accertamento attesti almeno il diritto all’indennità di frequenza, istituto tipicamente riferito ai minori.

Il riconoscimento dell’indennità di frequenza assume, quindi, valore di requisito alternativo rispetto all’indicazione percentuale dell’invalidità. Tale previsione risponde all’esigenza di adattare la disciplina generale alle peculiarità del sistema di tutela dei minori, nel quale l’indennità di frequenza rappresenta uno strumento centrale di sostegno alle situazioni di disagio sanitario e funzionale.

Anche in questo caso, è richiesta la prescrizione medica delle prestazioni sanitarie da effettuare, e il lavoratore genitore è tenuto a produrre la documentazione attestante l’effettivo svolgimento delle cure o degli esami.

Requisiti lavorativi

Accanto ai requisiti sanitari, la circolare individua precisi requisiti lavorativi, che delimitano ulteriormente la platea dei beneficiari.

Il diritto ai permessi retribuiti e all’indennità economica è riconosciuto esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del permesso. Ciò significa che il lavoratore deve risultare regolarmente occupato e titolare di un rapporto di lavoro subordinato, sia nel settore privato sia nel settore pubblico.

La sussistenza del rapporto di lavoro costituisce un presupposto imprescindibile, poiché i permessi si configurano come un’assenza tutelata nell’ambito del rapporto stesso e presuppongono l’esistenza di un obbligo di prestazione lavorativa da cui il lavoratore è temporaneamente esonerato.

La circolare ribadisce inoltre che la disciplina non si applica ai lavoratori autonomi né ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, categorie che restano escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 della legge n. 106/2025 in quanto la misura è strutturalmente collegata alla subordinazione lavorativa e al sistema di tutele tipico del lavoro dipendente.

Sono altresì esclusi altri lavoratori per i quali non sussista un obbligo contributivo riconducibile alle gestioni interessate dalla norma, secondo quanto specificato dall’Inps.

Oltre al riconoscimento del diritto all’assenza, la legge e la circolare disciplinano in modo dettagliato il trattamento economico spettante per le ore di permesso fruite: vediamo di che si tratta.

Misura dell’indennità

Richiamo alla disciplina della malattia

L’articolo 2, comma 2, della legge n. 106/2025 stabilisce che l’indennità economica per i permessi è determinata secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. La circolare chiarisce che tale richiamo riguarda esclusivamente i criteri di quantificazione dell’importo, tenuto conto delle differenze strutturali tra l’assenza per malattia e i permessi orari per cure mediche.

Percentuale di indennizzo

In applicazione delle regole previste per la malattia comune, l’indennità spettante è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera del lavoratore. Tale percentuale rappresenta il parametro di riferimento unico per il calcolo del trattamento economico, indipendentemente dalla tipologia di patologia che dà origine al diritto al permesso.

Modalità di calcolo

Retribuzione media globale giornaliera (RMGG)

Il punto di partenza per il calcolo dell’indennità è la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), determinata secondo i criteri già consolidati nella prassi Inps. La circolare rinvia espressamente alle indicazioni fornite in materia di malattia, assicurando continuità interpretativa e applicativa.

Determinazione dell’importo orario

Poiché i permessi sono fruiti su base oraria, il datore di lavoro deve procedere alla determinazione della retribuzione oraria, dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative giornaliere previste dal contratto applicato. Sull’importo così ottenuto viene applicata la percentuale del 66,66%, al fine di individuare l’indennità spettante per ciascuna ora di permesso.

Anticipazione da parte del datore di lavoro

Nel settore privato, l’indennità economica è anticipata dal datore di lavoro, che provvede al pagamento diretto al lavoratore in occasione della normale erogazione della retribuzione; questo meccanismo garantisce al lavoratore un’immediata tutela economica, evitando ritardi nell’erogazione del trattamento.

Le somme anticipate sono successivamente recuperate mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, secondo le modalità operative indicate dalla circolare.

Cosa deve fare il lavoratore

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende fruire delle ulteriori dieci ore annue di permesso deve presentare apposita richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. La circolare non impone una forma rigida per la presentazione della domanda, demandando alle procedure interne aziendali e agli accordi organizzativi la definizione delle modalità operative, purché idonee a garantire tracciabilità e correttezza dell’adempimento.

In linea generale, la richiesta deve essere presentata con un congruo anticipo, compatibilmente con le esigenze sanitarie, al fine di consentire al datore di lavoro di organizzare l’attività produttiva e gestire le assenze. Resta ferma la possibilità di presentare la richiesta anche in prossimità della fruizione del permesso, qualora la natura delle prestazioni sanitarie non consenta una programmazione preventiva.

Dichiarazione del possesso dei requisiti

Al momento della richiesta, il lavoratore è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla condizione sanitaria e al riconoscimento dell’invalidità nei limiti stabiliti dalla normativa.

La circolare specifica che la dichiarazione deve essere resa nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, evitando la diffusione di informazioni sanitarie eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Il lavoratore non è tenuto a fornire dettagli clinici, ma esclusivamente le informazioni strettamente necessarie a dimostrare il diritto al beneficio, secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro.

Attestazione della struttura sanitaria

Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate le visite, gli esami o le cure mediche. Tale attestazione costituisce la prova dell’effettivo utilizzo del permesso per le finalità previste dalla legge e consente di completare correttamente l’iter amministrativo.

L’attestazione deve indicare in modo chiaro e non equivoco l’avvenuta prestazione sanitaria, senza necessariamente riportare informazioni di dettaglio sulla diagnosi o sul trattamento, in conformità ai principi di minimizzazione dei dati personali. La produzione della documentazione successiva è essenziale anche ai fini di eventuali controlli interni o ispettivi.

La circolare richiama espressamente il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, con particolare riferimento ai dati relativi alla salute, che rientrano tra le categorie particolari di dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Sia il lavoratore sia il datore di lavoro sono tenuti ad adottare comportamenti e procedure idonei a garantire la riservatezza delle informazioni, limitandone l’accesso ai soli soggetti autorizzati e per il tempo strettamente necessario.

Come compilare l'Uniemens

Per consentire una corretta gestione dei permessi retribuiti e il popolamento del conto assicurativo del lavoratore, l’Inps ha istituito il codice evento “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.

A partire dal mese di competenza gennaio 2026, tale codice deve essere quindi utilizzato dai datori di lavoro privati nella compilazione del flusso Uniemens.

Valorizzazione degli elementi obbligatori

La circolare fornisce indicazioni puntuali in merito alla valorizzazione degli elementi obbligatori del flusso Uniemens. In particolare, il datore di lavoro deve indicare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> della settimana interessata e compilare il calendario giornaliero con il dettaglio delle ore di permesso fruite.

È inoltre richiesto di indicare la retribuzione “persa” a causa dell’assenza, al fine di consentire la corretta imputazione della contribuzione figurativa e la determinazione dell’indennità economica.

Codice evento giornaliero

Nel calendario giornaliero del flusso Uniemens, l’evento deve essere esposto utilizzando il codice evento giornaliero “PCM”, in corrispondenza delle giornate interessate dal permesso. Tale indicazione è essenziale per il corretto riconoscimento dell’assenza e per la gestione delle settimane contributive.

Numero ore di permesso

Per ciascuna giornata, il datore di lavoro deve indicare il numero di ore di permesso effettivamente fruite dal lavoratore. Poiché la normativa prevede la fruizione esclusivamente a ore intere, la valorizzazione di tale elemento deve essere coerente con l’orario contrattuale e con le indicazioni fornite dal lavoratore.

Retribuzione persa

Nel flusso Uniemens deve essere altresì indicata la retribuzione persa a seguito dell’assenza per permesso. Questo dato riveste un ruolo centrale sia ai fini contributivi sia ai fini contabili, in quanto consente all’Inps di determinare correttamente l’importo dell’indennità e la relativa copertura figurativa.

Conguaglio dell’indennità anticipata

Per il recupero delle somme anticipate al lavoratore a titolo di indennità economica, il datore di lavoro deve utilizzare il codice causale “0060”, istituito specificamente per il conguaglio dei permessi per visite, esami e cure mediche previsti dalla legge n. 106/2025. Il codice deve essere indicato nella sezione <InfoAggCausaliContrib> del flusso Uniemens.

Dati da indicare nel flusso contributivo

Ai fini del corretto conguaglio, il flusso contributivo deve riportare una serie di dati obbligatori, tra cui il codice fiscale del lavoratore, il periodo di riferimento della prestazione anticipata e l’importo dell’indennità conguagliata. La corretta compilazione di tali elementi è essenziale per garantire il buon esito del conguaglio e per evitare contestazioni o richieste di rettifica da parte dell’Inps.

Disciplina specifica per particolari categorie di datori di lavoro

La circolare Inps n. 152/2025 dedica una disciplina articolata alle particolari categorie di datori di lavoro, tenendo conto delle specificità contributive e dichiarative che caratterizzano alcuni settori e gestioni previdenziali.

In tale prospettiva, la circolare fornisce indicazioni distinte per:

  • datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato;
  • datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici;
  • datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • datori di lavoro pubblici.
  • Operai agricoli a tempo indeterminato

Per i datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), la gestione dei permessi retribuiti richiede l’utilizzo delle specifiche modalità dichiarative previste per il settore agricolo, che si discostano dal flusso Uniemens ordinario.

A decorrere dal mese di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro agricoli devono esporre la fruizione dei permessi retribuiti nel flusso Uniemens/PosAgri, seguendo le indicazioni operative fornite dall’Inps. Trattandosi di un permesso fruito su base oraria, la circolare precisa che l’evento deve essere dichiarato con riferimento alla singola giornata di fruizione.

In particolare, devono essere valorizzati:

  • gli elementi relativi alla data di inizio e fine evento, che coincidono con il giorno di utilizzo del permesso;
  • il numero di ore di permesso fruite nella giornata;
  • l’importo dell’indennità anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio;
  • la retribuzione persa a seguito dell’assenza, secondo le modalità già previste per altri eventi tutelati.

La corretta compilazione del flusso PosAgri è essenziale per consentire all’Inps la gestione della contribuzione figurativa e il monitoraggio della spesa.

Un elemento distintivo della disciplina per gli operai agricoli a tempo indeterminato è l’utilizzo dei codici Agio, che consentono di differenziare la motivazione del permesso. La circolare prevede:

  • il codice Agio “F0” nel caso in cui il permesso sia richiesto dal lavoratore per sé stesso;
  • il codice Agio “F1” nel caso in cui il permesso sia fruito per assistere un figlio minorenne affetto da patologie oncologiche, invalidanti o croniche.

Una disciplina peculiare è prevista per i datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato (OTD) e per i datori di lavoro di lavoratori domestici, categorie per le quali non è previsto il meccanismo ordinario di anticipazione e conguaglio tramite flusso contributivo.

Per tali categorie, la circolare stabilisce che le somme corrisposte a titolo di indennità economica per i permessi retribuiti sono rimborsate direttamente dall’Inps ai datori di lavoro. Ciò significa che il datore di lavoro, una volta anticipato l’importo al lavoratore, non procede al conguaglio mediante riduzione dei contributi dovuti, ma presenta apposita richiesta di rimborso all’Istituto.

Questa modalità tiene conto delle specificità dei rapporti di lavoro agricolo a termine e del lavoro domestico, caratterizzati da regimi contributivi e dichiarativi differenti rispetto al lavoro subordinato ordinario.

La circolare precisa che le istruzioni operative per la presentazione delle domande di rimborso saranno fornite dall’Inps con un successivo messaggio. Tale rinvio consente all’Istituto di definire procedure standardizzate e strumenti informatici adeguati, riducendo il rischio di errori e disallineamenti applicativi.

In attesa delle indicazioni operative, i datori di lavoro interessati sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla fruizione dei permessi e alle somme anticipate, al fine di poterla esibire in sede di richiesta di rimborso.

Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Un’ulteriore fattispecie disciplinata dalla circolare riguarda i datori di lavoro privati che occupano lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Si tratta di una casistica particolare, che richiede una gestione coordinata tra flussi contributivi diversi.

Per tali datori di lavoro, a decorrere dal mese di competenza gennaio 2026, è previsto l’utilizzo del codice tipo servizio “4G”, avente il significato di “Permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.

Il codice “4G” deve essere utilizzato nei flussi Uniemens/ListaPosPA, secondo le modalità già previste per la dichiarazione delle contribuzioni minori riferite ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

La circolare sottolinea la necessità di garantire una corrispondenza univoca tra il codice tipo servizio “4G” e il codice evento “PCM”, utilizzato nei flussi Uniemens per l’esposizione dell’assenza. Tale collegamento è fondamentale per assicurare la coerenza dei dati trasmessi e per consentire all’Inps di ricondurre correttamente l’evento di permesso alla specifica tutela prevista dalla legge n. 106/2025.

Datori di lavoro pubblici

Per i lavoratori dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico relativo ai permessi retribuiti è corrisposto direttamente dall’amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che la gestione contributiva segue modalità differenti rispetto al settore privato.

Dichiarazione nell’elemento “E0”

La circolare stabilisce che i periodi di permesso devono essere dichiarati nell’elemento “E0” dei flussi contributivi, assicurando la corretta copertura con contribuzione obbligatoria. L’indicazione dell’elemento “E0” consente di rappresentare in modo puntuale l’evento e il relativo trattamento economico, garantendo la corretta valorizzazione della posizione assicurativa del lavoratore.

Per l’esposizione dei permessi retribuiti, i datori di lavoro pubblici devono utilizzare il Tipo Servizio Ordinario, in coerenza con le istruzioni già vigenti per altre tipologie di assenze tutelate. Tale scelta assicura continuità operativa e riduce il rischio di errori interpretativi, facilitando l’adeguamento delle procedure interne degli enti pubblici.

Riassumendo

Categoria di datore di lavoro

Flusso/Dichiarazione

Codici da utilizzare

Gestione dell’indennità

Note operative principali

Operai agricoli a tempo indeterminato

Uniemens / PosAgri

Codice Agio F0 (permesso per sé)
Codice Agio
F1 (permesso per figlio minore)

Anticipazione dal datore di lavoro e conguaglio

Evento su base giornaliera; indicazione delle ore di permesso e della retribuzione persa

Operai agricoli a tempo determinato

Procedura dedicata Inps (da definire)

Da definire con messaggio Inps

Rimborso diretto da parte dell’Inps

Necessaria conservazione della documentazione; istruzioni operative successive

Lavoratori domestici

Procedura dedicata Inps (da definire)

Da definire con messaggio Inps

Rimborso diretto da parte dell’Inps

Regime speciale, senza conguaglio contributivo ordinario

Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Uniemens / ListaPosPA

Tipo servizio 4G
Codice evento PCM

Anticipazione e gestione secondo regole Gestione pubblica

Necessaria corrispondenza univoca tra codice 4G e evento PCM

Datori di lavoro pubblici

Flussi Gestione pubblica

Elemento E0
Tipo Servizio Ordinario

Indennità corrisposta direttamente dall’amministrazione

Copertura con contribuzione obbligatoria; nessun conguaglio Inps

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito