Edilizia cooperative e industria: nuovi minimi e altre novità

Pubblicato il 27 febbraio 2025

Il 21 febbraio 2025 ANCE, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto un verbale di accordo per il settore edilizia cooperative e industria, con validità dal 1° febbraio 2025 al 30 giugno 2028.

Vediamo di seguito le principali novità.

Minimi retributivi

Per la consultazione delle nuove tabelle in vigore dal 1° febbraio 2025, si veda "Rinnovi CCNL".

Straordinari

Fermo restando il limite ordinario di 250 ore massime di svolgimento del lavoro straordinario, 100 sono obbligatorie mentre per le restanti 150 è richiesto il consenso del lavoratore interessato. 

Trasferta - Disciplina in vigore dal 1° ottobre 2025

Dal 1° ottobre 2025, fermo restando quanto disposto dalla contrattazione integrativa della circoscrizione di provenienza, l'operaio in trasferta non può avere un trattamento economico inferiore a quello complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore in vigore nella provincia in cui si svolgono i lavori.

Vai al testo del verbale di accordo

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy