Edilizia residenziale. Nessuna sanzione se si perde l’agevolazione

Pubblicato il 10 aprile 2014 Il contribuente non è tenuto a pagare alcuna sanzione nel caso in cui venga meno il beneficio di cui all’articolo 1, comma 25, della Legge 244/2007, che ha previsto nell’articolo 1 della Tariffa, parte I, del Tur, un regime agevolato, con imposta di registro all’1%, per le compravendite di terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati, finalizzate all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37 del 9 aprile 2014.

Perdita del beneficio non sanzionabile

Non sono dovute a carico del contribuente la sanzione per la mancata denuncia ai sensi dell’articolo 19 del Tur (Dpr 131/1986) né per il tardivo pagamento del tributo, ma è previsto il solo recupero dell’imposta nella misura ordinaria, se dopo aver acquistato un immobile inserito in un piano particolareggiato di edilizia residenziale - avvalendosi dell’agevolazione dell’1% dell’imposta di registro - l’intervento edilizio non è completato entro gli 11 anni (termine prorogato dall’articolo 6, comma 6, Dl 102/2013) oppure l’immobile viene alienato prima di aver realizzato la costruzione.

Inoltre, il contribuente non ha neanche l’obbligo di denunciare all'ufficio il venire meno delle condizioni iniziali che avevano fatto applicare l’imposta di registro in misura ridotta.

Secondo la risoluzione n. 37/E, l’ufficio può verificare la decadenza dell’agevolazione per mancata edificazione attraverso il controllo degli atti agevolati iscritti in un apposito Campione Unico e quella per rivendita prima del termine dell’edificazione attraverso l’atto di trasferimento dell’immobile presentato per la registrazione. Dunque, al Fisco non rimane altro che recuperare la differenza tra la tassazione ordinaria e quella agevolata, più gli interessi di mora, senza applicare alcuna sanzione.
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