Edilizia Riduzione contributiva

Pubblicato il 01 febbraio 2017

Il D.I. 10 novembre 2016 ha confermato per l’anno 2016, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.

Con circolare n. 23 del 31 dicembre 2017 l’INPS ha riepilogato la normativa che regola la materia ed ha fornito le indicazioni operative per il godimento.

Domande

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2016 vanno inviate telematicamente avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

In caso di esito positivo del controllo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2016 a marzo 2017.

Per le istanze già inviate per cui è già stato attribuito il CA 7N fino a dicembre 2016, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a marzo 2017.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2016.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 ed il beneficio potrà essere fruito entro il 16 aprile 2017, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di marzo 2017.

Conclude la circolare evidenziando che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2016 fino al 15 aprile 2017.

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