Elettricità e Gas Conciliazione obbligatoria

Pubblicato il 14 gennaio 2017

Dal 1° gennaio 2017, le controversie in materia di energia elettrica e gas vengono disciplinate attraverso il nuovo Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) n. 209/2016/E/com, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 383/2016/E/com.

Da tale data, di entrata in vigore del TICO medesimo, il cliente finale e il prosumer (soggetto sia produttore che consumatore di energia) possono attivare tentativo di risoluzione della lite con il proprio operatore attraverso la conciliazione, obbligatoria per poter procedere con un eventuale successivo giudizio.

Il tentativo di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità oppure presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche, iscritto nell'elenco ADR tenuto dall'Autorità oppure presso una Camera di commercio sulla base della convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere.

Servizio conciliazione Autorità Energia

E’ possibile accedere al Servizio conciliazione dell’Autorità per tramite del sito istituzionale di quest’ultima, esclusivamente, tuttavia, previo reclamo scritto al proprio operatore.

Il servizio si svolge esclusivamente online e per la relativa attivazione è necessario compilare l’apposito Modulo di richiesta, reperibile previa registrazione.

Sul sito dell’Autorità dell’energia è consultabile anche una sezione contenente Faq per rendere maggiormente agevole il servizio conciliazione.

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