Emergenza Covid. Cigd e finanziamenti con garanzia statale: si applica la detassazione?

Pubblicato il 05 luglio 2023

Viene presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per avere risposta circa il ricorso al regime di detassazione per aver fruito della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e di finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato (SACE), a seguito dello stato di emergenza a causa del Covid.

Emergenza Covid: detassazione per i ristori

Giova ricordare che ai sensi dell'articolo 10­-bis del Decreto Legge n. 137/2020 è stata riconosciuta la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e dell’Irap dei contributi di ''qualsiasi natura'' erogati, in via eccezionale, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma precisa che deve trattarsi di sostegni economici strettamente connessi all'emergenza pandemica e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Cigd e finanziamenti con garanzia statale: natura

La società istante fa presente di aver fatto richiesta della Cigd e aver fruito dei finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato (SACE) ossia di misure agevolative per il sostegno del lavoro e della liquidità delle imprese.

Infatti, rappresenta l’istante, il ricorso alla Cig durante l’emergenza Covid sarebbe un aiuto sia per i dipendenti che per l’impresa stessa consentendo di mantenere in organico lavoratori specializzati nonostante il periodo di inattività senza l’obbligo di erogare integralmente la retribuzione.

Anche i finanziamenti con garanzia statale possono essere considerati dei contributi fruiti sotto forma di ''minor costo''.

Per le Entrate non sono costi

Diversa si presenta la posizione delle Entrate che ha diffuso la risposta n. 366 del 4 luglio 2023.

Si osserva che la norma di cui trattasi - l'articolo 10­bis del Dl n. 137/2020 – ha il fine di evitare che i contributi erogati durate l’emergenza da Covid-19 vengano ridotti per effetto della tassazione da applicare su di essi.

L’Agenzia afferma come costituisce presupposto imprescindibile per l’applicazione della detassazione la circostanza che al beneficiario sia erogato un beneficio che comporti un “vantaggio economico” effettivo e quantificabile, consistente in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi purché rimasti “a carico” del soggetto beneficiario.

Detto questo, con il ricorso alla Cigd parte o tutta la retribuzione del lavoratore viene caricata sull’Inps avendo l’effetto di far venir meno una parte di costo dell’azienda.

In sostanza, l'integrazione salariale da parte dell'INPS al lavoratore non rappresenta un ''contributo in conto esercizio'' dell'impresa alla stregua di un ristoro per costi sostenuti.

Applicando la detassazione a tale misura si avrebbe come risultato un ulteriore agevolazione.

Anche per quanto riguarda il ricorso dell’impresa a finanziamenti garantiti dallo Stato durante la pandemia, non sorgono debiti legati alla concessione della garanzia – come nelle condizioni ordinarie.

Pertanto, per nessuna delle due misure può essere applicata la detassazione disposta dalla norma per mancanza di un costo sostenuto dalla società, che il contributo andrebbe a ristorare.
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