Emersione 2012. Permesso per attesa occupazione anche con tardivo pagamento di contributi

Pubblicato il 09 settembre 2014 A seguito di apposito quesito, il Ministero dell’Interno, con nota prot. 4913 del 7 agosto 2014 - con riferimento alla procedura di emersione di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 - ha ricordato che, come precisato dalla circolare ministeriale n. 4417 del 10.7.2013, in caso di rigetto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il lavoratore straniero potrà ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora sia verificato il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per almeno sei mesi, oltre al pagamento del contributo forfettario di euro 1000 e l’attestazione della presenza sul territorio nazionale almeno al 31.12.2011, rilasciata da un organismo pubblico.

Tuttavia, su conforme parere dell’INPS, il Ministero dell’Interno adesso ritiene che il pagamento tardivo dei contributi consenta il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy