Emersione extraUE 2012: contributi al primo datore

Pubblicato il 11 febbraio 2016

Il Ministero dell'Interno, con la nota prot. n. 589 del 5 febbraio 2016, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 8118/2014 depositata il 17 novembre 2015, ha fornito indicazioni relative alla casistica in cui un rapporto di lavoro sia cessato prima della stipula del contratto di soggiorno, riferita all’emersione anno 2012.

In particolare, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso una sentenza del TAR Veneto - Venezia che aveva accolto un ricorso proposto da un cittadino extra comunitario per l'annullamento di un provvedimento di inammissibilità/irricevibilità della richiesta di emersione dal lavoro irregolare avanzata a suo tempo dallo stesso ricorrente.

Infatti, nel caso di specie lo Sportello Unico aveva respinto la domanda di sanatoria ritenendo applicabile il comma 11-bis della D.lgs n. 109/2012, in forza del quale all’immigrato, qualora la procedura di emersione non si concluda per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, va concesso il permesso di soggiorno per attesa occupazione previo pagamento da parte del datore di lavoro degli oneri fiscali e previdenziali, oltre al contributo forfettario di € 1.000,00.

Più correttamente, invece, avrebbe dovuto essere applicati i commi 11-ter e 11-quater che disciplinano il pagamento degli oneri previdenziali, fiscali e retributivi in caso di cessazione del rapporto di lavoro, perché il rapporto di lavoro si era già instaurato, ma era cessato prima della stipula del contratto di soggiorno.

In definitiva, conclude la nota prot. 589/2016, qualora si verifichi l'interruzione di un rapporto di lavoro dichiarato e in corso prima della stipula del contratto di soggiorno:

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