Emersione rapporti di lavoro, le FAQ del Ministero dell'Interno

Pubblicato il 07 luglio 2020

Per garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva durante il periodo emergenziale dovuto al COVID-19 e agevolare l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, l’art. 103, Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introduce la possibilità per i datori di lavoro di denunciare, con criteri sanzionatori agevolati, un rapporto di lavoro irregolare in corso.

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza può essere presentata tutti i giorni dall’1 giugno al 15 agosto 2020 dalle ore 7.00 alle 22.00. Per accedere al sistema è necessario essere in possesso di credenziali SPID.

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro:

Regolarizzazione dei lavoratori

La regolarizzazione del rapporto di lavoro può essere effettuata solo per i lavoratori stranieri presenti In Italia in data antecedente all’8 marzo 2020 e che non si siano mai allontanati dal territorio nazionale. I cittadini stranieri devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Pagamento del contributo forfettario

L’istanza di regolarizzazione può essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il pagamento dovrà avvenire tramite modello F24  da compilare come segue:

Il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.

In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, oltre al contributo forfettario, sarà necessario effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Il versamento aggiuntivo può essere effettuato anche dopo aver presentato istanza purché prima della convocazione dei soggetti interessati presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

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