Emissione di fatture per operazioni inesistenti: quando si consuma il reato?

Pubblicato il 27 maggio 2022

Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura.

Nel caso, poi, in cui si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, il momento di consumazione coincide con quello di emissione dell'ultima fattura

E' questo l'indirizzo interpretativo richiamato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 20053 del 23 maggio 2022, e a cui gli Ermellini hanno inteso dare continuità della decisione in esame, pronunciata in annullamento di una sentenza della Corte d'appello.

False fatture. Da quando decorre il termine di prescrizione del reato?

I giudici di gravame, in particolare, avevano disposto il proscioglimento dell'imputato dal delitto di emissione di false fatture, alla luce dell'asserita prescrizione del reato.

Prescrizione che, per contro, la Suprema corte ha giudicato non fosse maturata al momento della pronuncia.

Il momento consumativo del reato di emissione di false fatture - ha ribadito la Corte - va individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi di plurimi episodi nel corso del medesimo anno d'imposta, nella data di emissione dell'ultimo di essi.

Tale principio costituisce attuazione della chiara disposizione di legge che prevede, in deroga agli ordinari principi previsti dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione, un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo arco di imposta.

Riconducendo la pluralità ad unico reato, il predetto regime esclude l'aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, con la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi.

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