Energia, Iva in Italia

Pubblicato il 27 aprile 2007

L’attività di trasformazione del gas in energia elettrica, realizzata per un committente svizzero da un’impresa residente, paga l’Imposta sul valore aggiunto in Italia perchè consiste nella lavorazione di un bene mobile eseguita nel territorio nazionale. Ove non identificato direttamente o attraverso rappresentante fiscale, il committente potrà richiedere che gli venga rimborsata l’Iva ai sensi dell’articolo 38-ter, Dpr 633/72, non essendo di alcuno ostacolo, in base alle norme Ue, le operazioni attive sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

Si esprime così l’Amministrazione delle finanze nella risoluzione numero 79 del 26 aprile 2007, ieri, ricordando che le cessioni di gas ed energia elettrica sono soggette ad una disciplina normativa speciale, che prevede la tassazione nel luogo di stabilimento dell’acquirente: l’articolo 7, comma 2, lettera a) del richiamato Dpr 633/72, dispone infatti si debbano considerare territoriali le cessioni di gas ed energia elettrica effettuate a soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia, laddove per soggetto passivo rivenditore deve intendersi un soggetto passivo la cui principale attività, in relazione all’acquisto di gas ed elettricità, sia rappresentata dalla rivendita di tali beni e il cui consumo personale sia trascurabile. La lettera b) dell'articolo considera le cessioni verso gli altri soggetti effettuate in Italia solo se l’uso o il consumo di beni avviene nel nostro territorio.

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