Energie rinnovabili. Sì al cumulo degli incentivi

Pubblicato il 11 ottobre 2018

Per le energie rinnovabili diverse dal fotovoltaico, come eolico, solare e idroelettrico, vale un'eccezione alla regola generale, che impone il divieto di cumulo degli incentivi Mise con altri aiuti pubblici “comunque denominati”. Per queste energie, dunque, è possibile la somma dei bonus.

Tale importante chiarimento è stato reso dal Gestore dei servizi energetici (Gse), in risposta ad una delle numerose domande che sono state sollevate dalle imprese proprio su problemi di carattere generale.

Gse: possibile combinare gli sconti per le rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Nelle sue FAQ, il Gse risponde ad alcuni quesiti posti da Elettricità Futura nei mesi scorsi.

In uno di questi, la principale Associazione del mondo elettrico italiano chiedeva al Gestore se fosse possibile usufruire, contemporaneamente agli incentivi del conto termico (Dm 6/7/2012), anche del super ammortamento al 140% sui beni strumentali, introdotto dalla Legge di stabilità 2016, e dell'iperammortamento al 250% su investimenti innovativi, introdotto dalla Legge di bilancio 2017, nel rispetto delle limitazioni incluse all'articolo 26 del Decreto legislativo n. 28/2011.

I tecnici del Gse sottolineano che, ai sensi dell'articolo 29 del Dm 6 luglio 2012 e dell'articolo 28 del Dm 23 giugno 2016, i meccanismi di incentivazione del conto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del Dlgs n. 28/2011.

Proprio quest’ultima disposizione normativa - al comma 3, lettera c) - prevede un’eccezione, sancendo che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Da questa previsione di legge – secondo il Gse - discende la possibilità di cumulo degli incentivi del conto termico con iper e super ammortamento.

Infatti, si legge nella FAQ in oggetto che “i cosiddetti “super e iper ammortamento” introdotti, rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge Bilancio 2017, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa”, nel caso specifico, riguardante l’acquisto di beni strumentali. Essi possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui all’articolo 26 sopra-richiamate”.

Per completezza, si ricorda che anche l’Agenzia delle Entrate – sempre sulla cumulabilità di super e iperammortamento con altre forme di agevolazione – aveva spiegato nella circolare 4/E del 30 marzo 2017 “che la maggiorazione del 40 per cento, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali”.

In altri termini, quindi, il cumulo è possibile purché sia compatibile con la disciplina dettata per le diverse forme di incentivazione.

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