I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali OIC possono rilevare già nel bilancio 2025 i benefici economici derivanti dai contratti di Energy Release 2.0.
È quanto chiarito dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel parere 22 dicembre 2025, in risposta a un quesito formulato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in merito al corretto trattamento contabile del contributo volto a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il Mase ha richiesto allo standard setter nazionale di precisare condizioni e modalità di rilevazione nel conto economico dei benefici riconosciuti alle imprese energivore che aderiscono al meccanismo.
L’Energy Release 2.0 è uno strumento finalizzato a favorire l’installazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore.
La misura prevede:
Le imprese energivore possono, tuttavia, trasferire tutti gli obblighi contrattuali (tra cui la realizzazione dell’impianto e la restituzione dell’energia) a un soggetto terzo, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di addendum oppure tramite una procedura di asta competitiva.
Nel parere del 22 dicembre 2025, l’OIC sottolinea che il quesito si colloca in una circostanza eccezionale, derivante da una normativa nazionale che costituisce un unicum nel panorama regolatorio.
Considerate:
l’OIC ha limitato l’analisi esclusivamente al caso in cui l’impresa beneficiaria deleghi a un soggetto terzo la costruzione dell’impianto e la restituzione dell’energia anticipata. In tale ipotesi, la fattispecie viene ricondotta all’erogazione di un contributo in conto esercizio.
Come previsto dall’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli, anche se tale esercizio è diverso da quello cui il contributo si riferisce.
Nel caso dell’Energy Release 2.0:
Qualora l’impresa decida di trasferire tutte le obbligazioni contrattuali a un soggetto terzo entro il 31 dicembre 2025, è necessario valutare il rischio di dover restituire al GSE i benefici eventualmente incassati, nel caso in cui non si pervenga a un accordo con il terzo delegato.
Ai sensi dell’OIC 29 – Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tale valutazione deve tenere conto dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.
Il rischio di restituzione dei benefici può considerarsi remoto al 31 dicembre 2025 solo se, entro la data di formazione del bilancio (ad esempio 31 marzo 2026):
Con riferimento alla quantificazione del beneficio imputabile all’esercizio 2025, l’impresa energivora deve essere in grado di stimare attendibilmente la quota di contributo da attribuire al soggetto terzo delegato.
A tal fine:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".