Enpaia Rateizzazione Debiti

Pubblicato il 27 settembre 2016

Con delibera n. 5 del 21 settembre 2016 l’Enpaia ha riordinato le disposizioni riguardanti la dilazione degli importi dovuti alla Gestione separata dei Periti agrari.

L’Enpaia, tra le altre cose ha stabilito che possono essere oggetto di domanda di rateizzazione i debiti derivanti da:

  1. contributi soggettivi, integrativi e di maternità scaduti;
  2. sanzioni per qualunque tipologia di inadempimento;
  3. contributi dovuti per riscatti di laurea, praticantato o servizio civile/militare;
  4. contributi dovuti per ricostruzione contributiva periodi antecedenti al 1996.

Inoltre, non potranno essere accolte richieste di rateizzazioni qualora risulti omessa anche una sola delle dichiarazioni reddituali obbligatorie previste dal Regolamento e la durata della rateizzazione, scelta dal richiedente, non potrà superare i 36 mesi.

I versamenti andranno effettuati con cadenza trimestrale per gli importi dovuti per:

e semestrale per gli importi dovuti per:

Specifica, infine, la delibera dell’Enpaia che in caso di debito superiore ad € 5.000, lo stesso potrà essere estinto anche secondo la seguente modalità:

  1. acconto pari ad almeno il 5% del dovuto;
  2. rateizzare almeno il 65% del debito in un arco temporale massimo di 5 anni con rate trimestrali;
  3. rata finale con il pagamento del saldo maggiorato del costo di dilazione quinquennale.
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