Enti del Terzo settore, i limiti alla composizione della base associativa

Pubblicato il 10 febbraio 2020

Nell’ambito degli enti del Terzo settore, la compagine associativa può contemplare la presenza non soltanto di persone fisiche ma anche di soggetti collettivi. Tale principio generale, però, trova una sua specifica limitazione con riguardo alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS). In particolare, allo scopo di preservare la profilazione soggettiva delle ODV e delle APS, il Codice del Terzo settore pone limiti sia di carattere qualitativo che quantitativo:

A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, che interviene in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore.

Composizione della base associativa, i casi di esclusione

Premesso che gli statuti possono ammettere nella compagine associativa sia persone fisiche che enti la cui natura sia omogenea con quella del soggetto di cui si tratta (es. una APS che associ sia persone fisiche che APS), non si ritiene ammissibile, ad esempio, né per previsione statutaria né in concreto, che di una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, o che tali enti siano concretamente in numero superiore al 50% delle APS effettivamente associate.

Pertanto, l’ingresso nelle basi associative delle ODV e delle APS di enti del Terzo settore – o non lucrativi – non omogenei con la tipologia dell’associante dovrebbe essere consentito solo qualora nelle medesime basi associative siano comunque presenti, in numero adeguato, Enti aventi la stessa natura dell’ente interessato (e a condizione che l’associabilità di tali soggetti sia contemplata nello statuto).

Enti del Terzo settore, modalità di partecipazione alla base associativa

Le imprese (ivi incluse quelle for profit) possono costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse. In tali ipotesi, peraltro, dovrà comunque essere rispettata l’osservanza formale e sostanziale delle norme (e della connessa ratio del legislatore) poste a presidio della natura e delle finalità degli ETS, vale a dire:

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