Terzo settore, agevolazioni fiscali anche senza adeguamento allo statuto

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Terzo settore, agevolazioni fiscali anche senza adeguamento allo statuto

Le Onlus, Odv (Organizzazioni di volontariato) e Aps (Associazioni di promozione sociale) possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti, fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (cd. “RUNT”). Quindi, il mancato adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice del terzo settore, entro il 30 giugno 2020, non comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali.

La precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, in risposta a un’istanza di consulenza giuridica, con la quale si chiedeva di chiarire le eventuali conseguenze, sotto il profilo fiscale, del mancato adeguamento statutario nel termine originariamente fissato al 3 agosto 2019, successivamente prorogato al 30 giugno 2020.

Codice del terzo settore, prorogato l’adeguamento alle nuove norme

Il Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) all’art. 101, co. 2 stabilisce che, sino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (cd. “RUNT”), "continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore (vale a dire entro il 3 agosto 2019)".

Successivamente, l’art. 43, co. 4-bis, del D.L. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, ha previsto, tra l’altro, in deroga a quanto disposto dal menzionato co. 2, che i termini per l’adeguamento degli statuti delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale “sono prorogati al 30 giugno 2020”.

Codice del terzo settore, conseguenze sul mancato adeguamento

Sulle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle Associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Organizzazioni di volontariato (Odv), l’Agenzia delle Entrate ritiene che:

  • un ente iscritto in un registro previsto dalla L. n. 266/1991 (Odv - Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla L. n. 383/2000 (Aps – Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al 30 giugno 2019, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro la predetta data alle disposizioni inderogabili del Codice;
  • un ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal D.Lgs. n. 460/1997, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al 30 giugno 2019, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro la predetta data alle disposizioni inderogabili del Codice.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 30 maggio 2019 - Contributi figurativi aspettativa per cariche pubbliche o sindacali, chiarimenti Inps – Bonaddio

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