Enti del Terzo Settore: organi legittimati alla nomina del Presidente

Pubblicato il 11 giugno 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Poliriche Sociali, con la nota n. 7551 del 7 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla nomina del Presidente negli Enti del Terzo Settore.

In particolare, la nota in commento risponde a tre quesiti posti al Ministero:

In risposta al primo quesito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa espressamente riferimento all’art. 25, comma 1, lettera a) del Codice degli Enti del Terzo Settore,  secondo cui spettano in via generale all’assemblea i poteri di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali. Inoltre, tale disposizione va interpretata anche alla luce del principio del pluralismo sociale ex art. 2 Costituzione, garantito dalla tutela della libertà organizzativa delle associazioni ai sensi dell’art. 18 della Costituzione, in connessione con il principio di democraticità sancito dall’art. 4, comma 1, lett. d), Legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi del quale devono essere ispirate le regole di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti del Terzo Settore.

Pertanto, in ossequio ai principi derivanti dal quadro normativo suesposto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che il rispetto del principio di democraticità viene salvaguardato in tutti i casi in cui lo statuto preveda la nomina del presidente da parte dell’assemblea, sia in forma diretta che indiretta.

Da siffatto orientamento viene assorbito anche il secondo quesito, in quanto se ne deduce che non è il dato formale della menzione statutaria del presidente nel novero degli organi sociali ad assumere rilevanza, bensì il profilo sostanziale del rispetto della volontà assembleare.

Con riferimento al terzo e ultimo quesito relativo alla nomina dell’organo di controllo nelle Fondazioni del Terzo Settore, si prevede la possibilità, nel rispetto dei limiti e della compatibilità con la natura dell’ente fondazione, nonché nel rispetto della volontà del fondatore, dell’esistenza di un organo assembleare espressamente previsto dallo statuto, al quale viene demandato tale compito.

Diversamente, si ritiene soltanto un’ipotesi di “scuola” la legittimazione dell’aministratore unico a nominare l’organo di controllo, in quanto in tal caso l’organo di amminsitrazione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllore.

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