Enti di promozione sportiva e sociale: requisiti associativi

Pubblicato il 20 gennaio 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 593 del 16 gennaio 2026, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’articolo 35 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), con specifico riferimento agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e alle articolazioni territoriali che intendono qualificarsi come Associazioni di Promozione Sociale (APS).

L’intervento ministeriale risponde alle richieste di chiarimento pervenute dagli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in relazione alla corretta applicazione dei requisiti associativi previsti dal CTS.

Requisiti generali per la qualificazione come APS

L’articolo 35 del Codice del Terzo settore disciplina in modo puntuale i requisiti soggettivi e numerici necessari per l’iscrizione nella sezione APS del RUNTS.

In particolare, l’articolo 35, comma 1, CTS stabilisce che un’APS deve essere composta da:

Il requisito, precisa la nota n. 593 del 16 gennaio 2026, deve sussistere:

Qualora il numero degli associati scenda al di sotto della soglia minima, è previsto un termine di un anno per il reintegro. Decorso tale termine, l’ente perde la qualifica di APS, salvo iscrizione in altra sezione del RUNTS.

APS a base associativa mista: il limite del 50%

Il comma 3 dell’articolo 35 CTS consente alle APS, se previsto espressamente dallo statuto, di ammettere nella base associativa:

Tuttavia, per preservare la natura propria delle APS, la norma impone un limite preciso:

Il Ministero nella nota n. 593 del 16 gennaio 2026 chiarisce che, nel caso di composizione mista (persone fisiche ed enti), la percentuale del 50% deve essere calcolata esclusivamente con riferimento agli enti, escludendo dal computo le persone fisiche. Una diversa interpretazione renderebbe la disposizione facilmente eludibile.

Deroga per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

Una disciplina differenziata è prevista dal comma 4 dell’articolo 35 CTS, che introduce una deroga al limite del comma 3 per gli EPS riconosciuti dal CONI.

La deroga opera a condizione che l’Ente di promozione sportiva:

Secondo il Ministero, tale previsione trova la propria ratio nella peculiare disciplina dell’ordinamento sportivo, che impone agli EPS requisiti dimensionali e organizzativi particolarmente stringenti, tra cui:

Il legislatore del Terzo settore ha quindi ritenuto ragionevole un coordinamento tra ordinamenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Articolazioni territoriali degli EPS e qualifica di APS

Un punto centrale della nota ministeriale del 16 gennaio 2026 riguarda l’applicabilità della deroga anche alle articolazioni territoriali degli EPS, quali:

Il Ministero conferma l’orientamento già espresso con la circolare n. 2 del 5 marzo 2021, secondo cui la deroga del comma 4 può estendersi anche a tali articolazioni, in quanto:

Tuttavia, la distribuzione delle APS sul territorio nazionale può risultare disomogenea, e tale disomogeneità non può tradursi in un abbassamento dei requisiti minimi inderogabili.

Il limite invalicabile: il rispetto del comma 1 dell’articolo 35 CTS

Il chiarimento più rilevante fornito dalla nota n. 593/2026 riguarda il perimetro effettivo della deroga.

Secondo il Ministero:

In altri termini, un comitato territoriale di un EPS non può qualificarsi come APS se non raggiunge almeno:

Su questo punto non è prevista alcuna deroga, nemmeno per gli EPS riconosciuti dal CONI.

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