Enti locali. Anticipazioni di liquidità solo per passività in bilancio

Pubblicato il 29 gennaio 2020

Secondo la Consulta, non è legittimo che gli enti locali utilizzino le anticipazioni di liquidità per alterare il risultato di amministrazione e coprire nuove spese.

Tali anticipazioni, in quanto prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate negli esercizi precedenti, possono essere usate solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio.

E’ quanto si desume dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del convertito Decreto-legge n. 78/2015 e dell’art. 1, comma 814, della Legge n. 205/2017.

Disposizioni, queste, che consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse e, in particolare, di “utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione” e, in quanto tali, ritenute in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, della Costituzione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy