Entrate, avvisi bonari esclusi dalla pace fiscale

Pubblicato il 01 febbraio 2019

Il ricorso alla pace fiscale – definizione delle liti pendenti - non è ammesso per le controversie sulle cartelle relative ad avvisi bonari. E’ una delle numerose precisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2019.

Avvisi bonari non sono atti impositivi

Il chiarimento trae la logica dal contenuto dell'articolo 6, comma 1, Dl 119/2018 (‘decreto fiscale’), per il quale possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti solo le controversie aventi ad oggetto atti impositivi; e, ha specificato l'AE, gli avvisi bonari sono atti di pura riscossione e non impositivi, contenendo, infatti, la sola richiesta al contribuente di quanto da lui indicato in dichiarazione e poi non versato. Di conseguenza non possono rientrare nella misura della pace fiscale.

Percentuali di sconto

Posto che sarà pubblicata a breve un’apposita circolare delle Entrate, sono state fornite importanti indicazioni anche sulla corretta modalità di applicazione delle percentuali di sconto: la previsione del pagamento del 90% del tributo è ammessa solo se, alla data del 24 ottobre 2018, c'è stata la costituzione in giudizio del ricorrente ovvero se il ricorso è stato depositato o trasmetto alla segreteria della Ctp.

Per quanto riguarda la determinazione degli importi dovuti, si specifica che occorre far riferimento alla situazione processuale esistente alla data del 24 ottobre 2018, senza considerare eventuali pronunce emesse dopo tale data. Tuttavia, al momento di presentazione della domanda, il processo deve essere ancora pendente.

Inoltre, in caso di annullamenti parziali dell’originario atto impositivo impugnato, per la determinazione dell’effettivo valore della controversia devono essere esclusi gli importi che non formano oggetto della materia del contendere.

Definizione dei Pvc

Per quanto riguarda la definizione dei processi verbali di constatazione, l’Agenzia ha confermato quanto contenuto nel suo provvedimento del 23 gennaio 2019, e, quindi, possono fruire del beneficio in parola anche i contribuenti nei confronti dei quali siano state svolte, successivamente al 24 ottobre 2018, attività di controllo riguardanti le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata (ad esempio la notifica di un avviso di accertamento), anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione, o di un invito al contraddittorio o di un invito o un questionario di cui agli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, a patto che tali procedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.

Rottamazione-ter

Passando alla rottamazione-ter, l’Agenzia afferma che la presentazione dell’istanza blocca anche i pignoramenti presso terzi, che in passato non accadeva.

In sede di rottamazione-ter, quando è pendente il termine per presentare l’istanza di definizione l’AdR conserva il potere di iscrivere fermi amministrativi e ipoteche e avviare azioni esecutive. Dopo la presentazione della domanda, non possono essere iscritte nuove misure cautelari - restano però quelle già iscritte - e non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Inoltre, vengono sospese le procedure esecutive in corso, tranne quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Nelle norme sulla rottamazione-ter, non si parla di pignoramento presso terzi. Di conseguenza, vanno applicate le regole ordinarie. E l’AdR conferma che dopo la trasmissione dell’istanza anche il pignoramento presso terzi non può avere luogo.

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