Entrate, chiarimenti sulla corretta applicazione Iva alle somme erogate dalla PA

Pubblicato il 22 novembre 2013 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 del 21 novembre 2013, in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, offre chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare alle somme erogate da parte delle pubbliche amministrazioni sia in qualità di contributi che di corrispettivi.

La specificazione riguarda il corretto assoggettamento di tali somme sia ai fini delle norme sulla contabilità pubblica sia ai fini dell’assoggettamento all’Iva, essendo a volte non molto chiaro quando i contributi vadano assoggettati all’Imposta sul valore aggiunto.

L’Agenzia stessa evidenzia come la corretta qualificazione di una erogazione, quale corrispettivo oppure quale contributo, debba avvenire sulla base di norme di legge, siano esse specifiche o generali, oltre che in base a norme di rango comunitario.

Non sempre la definizione risulta però agevole: alcune volte il contenuto precettivo delle norme aiuta, altre volte, invece, ci si trova di fronte a rapporti che devono essere qualificati caso per caso.

La circolare n. 34/E/2013 partendo dall’analisi delle principali differenze tra i contributi e i corrispettivi - secondo cui nel caso di “corrispettivi” per prestazioni di servizi o cessioni di beni si deve applicare l’Iva, mentre nel caso di semplici “contributi” l’Imposta è esclusa - arriva alle seguenti conclusioni:

i contributi dati dalla pubblica amministrazione a soggetti, pubblici o privati, rientrano in campo Iva quando costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto. Dunque, in presenza di un rapporto contrattuale;

non si applica l'Iva invece in assenza di una controprestazione da parte del beneficiario: in altri termini, quando chi riceve il contributo non è obbligato a rendere alcuna controprestazione.

Pertanto, secondo l’Agenzia, sono gli interessi delle parti a stabilire se l’erogazione di somme di denaro da parte della Pa costituisce un compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto ed è da assoggettare a Iva, oppure si configura come una semplice assegnazione di denaro, che ne è esclusa.
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