Entrate: indicazioni sulla sospensione dei versamenti delle rate

Pubblicato il 24 agosto 2020

L’articolo 149 del Decreto Rilancio – Dl n. 34/2020 – ha ampliato l’applicazione della proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa agli atti esclusi dalle precedenti disposizioni legate all’emergenza epidemiologica.

L’argomento è stato oggetto di precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25 del 20 agosto 2020.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

In particolare la proroga al 16 settembre 2020 riguarda i pagamenti degli importi dovuti a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d’imposta e di avvisi di liquidazione, i cui termini di versamento sono compresi tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

L’agenzia specifica che rientrano nella sospensione dei commi 1 e 2 dell’articolo 149 i versamenti relativi alle adesioni, mediazioni e conciliazioni il cui accordo/atto sia stato sottoscritto tra il 18 febbraio e l’11 maggio 2020.

Infatti, secondo l’art. 8 del DLgs. 218/1997 per il quale il versamento di quanto dovuto a seguito dell’adesione (o della prima rata) deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, per l'attuazione della sospensione prevista dall'art. 149, vanno considerati non gli accordi sottoscritti nel periodo 9 marzo-31 maggio, ma quelli sottoscritti in un momento temporale che contempli la scadenza dell’obbligo di versamento nel citato intervallo.

Ricevimento degli avvisi bonari: la proroga vale anche per fornire chiarimenti

Altra specificazione attiene all’articolo 144 del Decreto Rilancio, dedicato alla remissione in termini ed alla proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

La rimessione in termini riguarda i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020 e la proroga dei termini si riferisce ai versamenti che scadono tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.

In tutti e due i casi, i versamenti possono avvenire entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

La circolare 25/E/2020 fa presente che l’articolo 144 in parola non contiene alcun cenno al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti. Ma, visto che la norma prevede che il contribuente, in seguito al ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo, ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti e segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, si può ritenere che la proroga al 16 settembre 2020 vada estesa anche al termine per fornire chiarimenti.

Pagamento rateale di una comunicazione degli esiti

Nella risposta 3.5.2, viene chiarito che, nel caso di pagamenti in forma rateale (prima rata o rate successive) scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, se il termine di versamento della prima rata ricade nel periodo di sospensione, la proroga si ripercuote anche sulle scadenze delle rate successive. Quindi, tutto il piano di rateazione andrà costruito sulla proroga che subisce la prima rata.

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