Con l’obiettivo di supportare in modo chiaro e sistematico i contribuenti, i CAF, i professionisti abilitati e gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nella stagione dichiarativa 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato – in un’apposita sezione del proprio sito – una raccolta unitaria di guide tematiche intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”.
Questa iniziativa, frutto del lavoro congiunto tra l’Agenzia e la Consulta nazionale dei CAF, si concretizza in un unico compendio composto da una parte generale e dodici vademecum tematici, ciascuno dei quali affronta una specifica categoria di agevolazione fiscale: dalle spese sanitarie agli interessi sui mutui prima casa, dalle spese per l’istruzione alle erogazioni liberali, fino ai capitoli dedicati ai bonus edilizi, come il Superbonus, l’Ecobonus e il bonus mobili ed elettrodomestici.
Le guide, aggiornate con le più recenti novità normative e i documenti di prassi, sono pensate per fornire un supporto operativo chiaro e coerente. Si configurano come uno strumento di trasparenza e collaborazione, coerente con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente, e mirano a garantire uniformità applicativa delle norme su tutto il territorio nazionale.
Oltre a offrire un’esposizione sistematica delle detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta previsti per il 2025, ciascun vademecum specifica anche i documenti che i contribuenti devono presentare per ottenere le agevolazioni e le modalità di conservazione da parte di CAF e professionisti. Ampio spazio è dedicato anche alle dichiarazioni sostitutive che i contribuenti possono rilasciare per attestare i requisiti richiesti, con il relativo valore giuridico e le implicazioni in caso di dichiarazioni mendaci.
Infine, la guida si pone come un riferimento operativo anche per gli uffici dell’Agenzia, facilitando le attività di controllo documentale formale previste ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, secondo criteri di chiarezza, coerenza e semplificazione.
Prima di approfondire le singole macroaree tematiche, è fondamentale soffermarsi sulla parte generale della guida, che costituisce la struttura normativa e metodologica del documento. Questa sezione fornisce un quadro complessivo degli obblighi, delle cautele e delle modalità operative che guidano la corretta gestione della dichiarazione dei redditi, sia per i contribuenti che per i soggetti incaricati dell’assistenza fiscale.
Tra gli argomenti trattati, spiccano:
Ampio spazio è dedicato all’elenco esemplificativo delle dichiarazioni sostitutive che i contribuenti possono rendere per attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi, validi per accedere a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta. Questi documenti, laddove falsi, comportano rilevanza penale.
Particolare attenzione viene riservata anche alle regole relative alla documentazione da esibire ai CAF o ai professionisti abilitati in caso di apposizione del visto, con un focus sul trattamento delle spese pluriennali e sulla necessità di evitare doppie detrazioni o deduzioni.
Infine, la guida chiarisce come, nei casi di dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente e il soggetto che presta assistenza fiscale siano esonerati dalla conservazione di parte della documentazione, mentre in caso di modifiche permane l’obbligo integrale di verifica e archiviazione.
La parte generale si occupa, in primo luogo, del visto di conformità: uno degli strumenti chiave finalizzato a garantire la regolarità formale delle dichiarazioni fiscali. Viene rilasciato dai CAF o dai professionisti abilitati a seguito di un controllo documentale volto a verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati e le certificazioni o giustificativi in possesso del contribuente.
La guida chiarisce che il rilascio del visto non implica la verifica dei presupposti sostanziali (come la legittimità di un intervento edilizio o la qualificazione urbanistica), ma si limita a constatare la presenza e la coerenza della documentazione esibita. Di conseguenza, la responsabilità del CAF o del professionista si configura solo in caso di infedeltà formale del visto, e non per errori sostanziali o omissioni che dipendano dal contribuente.
In caso di errore, è possibile trasmettere una dichiarazione rettificativa oppure – se il contribuente non intende intervenire – inoltrare una comunicazione correttiva, purché non sia già stata contestata l’infedeltà.
Per la conservazione dei documenti, la guida indica modalità rigorose sia per i supporti cartacei che per quelli digitali, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria e alla dichiarazione precompilata. In presenza di crediti superiori a 5.000 euro o per la fruizione del Superbonus, il visto può essere necessario anche per la sola detrazione, a seconda delle modalità di trasmissione della dichiarazione.
Questa parte generale, arricchita da riferimenti puntuali alle circolari dell’Agenzia e agli obblighi normativi vigenti, costituisce un vero e proprio manuale operativo a beneficio degli operatori del settore e degli stessi contribuenti, offrendo certezze in fase dichiarativa e in sede di eventuali controlli formali.
Oltre alla parte generale, la guida si articola in 12 capitoli tematici, ciascuno dedicato a un ambito specifico di detrazione, deduzione o credito d’imposta, per facilitare la consultazione e l’applicazione delle agevolazioni fiscali. Di seguito l’elenco delle macroaree trattate:
Le spese per prestazioni mediche specialistiche rientrano tra quelle detraibili nella misura del 19% e costituiscono una voce centrale delle agevolazioni sanitarie. Si tratta, in particolare, di tutte quelle prestazioni rese da un medico specialista in una determinata branca, purché finalizzate alla diagnosi, cura o trattamento di una patologia, e non meramente estetiche o orientate al benessere psicofisico generale.
NOTA BENE: La detrazione è ammessa solo se la natura sanitaria della prestazione risulta chiaramente dalla fattura. Non è sufficiente, ad esempio, che il servizio sia stato reso da un medico: la documentazione fiscale deve riportare in modo preciso la descrizione della prestazione.
Tra le prestazioni specialistiche detraibili rientrano, tra le altre:
Le spese di assistenza specifica, invece, sono quelle rese da personale paramedico qualificato, come infermieri professionali o operatori abilitati a effettuare trattamenti riabilitativi o analisi cliniche (es. fisioterapisti, dietisti, psicologi e biologi nutrizionisti). Anche in questo caso, non è richiesta una prescrizione medica, ma è fondamentale che il documento fiscale riporti chiaramente la figura professionale coinvolta e la prestazione resa.
La guida elenca con precisione anche i requisiti per i massofisioterapisti: solo coloro che hanno ottenuto titoli entro il 17 marzo 1999, o che si sono iscritti agli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020, possono far valere le loro prestazioni ai fini della detrazione.
Per alcune prestazioni particolari, come la dermopigmentazione in caso di alopecia o la luce pulsata per l’irsutismo, la detrazione è ammessa solo se eseguite da personale medico in strutture autorizzate e accompagnate da certificazione che ne attesti la finalità terapeutica.
Un altro ambito di particolare rilievo affrontato nella guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025” riguarda le spese di istruzione, per le quali è prevista una detrazione del 19% dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 15 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate distingue tra spese sostenute per l’istruzione universitaria, spese relative all’istruzione scolastica non universitaria (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie), e spese per la frequenza degli asili nido, sostenute dai genitori.
Ciascuna di queste tipologie è soggetta a limiti di detraibilità, condizioni specifiche per i mezzi di pagamento (che devono essere tracciabili) e documentazione da conservare. Le spese di istruzione, in tutte le loro articolazioni, rappresentano così una delle voci più significative di agevolazione fiscale per le famiglie, purché sostenute nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Istruzione non universitaria
Sono detraibili le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, sia pubbliche che private, e quelle relative a mensa scolastica, trasporto, servizi scolastici integrativi e attività formative extrascolastiche (come corsi di lingua o teatro, gite scolastiche e assicurazione scolastica).
Limite massimo detraibile:
I documenti richiesti per la detrazione sono:
NOTA BENE: La ricevuta deve indicare chiaramente la scuola frequentata, il nome dell’alunno, e il servizio pagato. In mancanza, non è ammessa integrazione successiva.
Rette degli asili nido
Rientrano tra le spese di istruzione anche quelle per la frequenza degli asili nido pubblici o privati, che seguono le stesse regole delle scuole dell’infanzia. L’importo massimo detraibile, come per le altre spese scolastiche non universitarie, è soggetto al limite annuo per studente.
Istruzione universitaria
Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari – presso atenei statali o non statali, italiani o stranieri – sono detraibili nella misura del 19%, anche se riferite a più anni. Sono comprese anche le spese per:
Limite di spesa:
Ad esempio, per l’anno 2024, le spese per corsi di area medica sono detraibili fino a:
Anche per i corsi post-laurea (master, dottorati, specializzazioni) si applicano limiti analoghi.
NOTA BENE:
Sono invece escluse le seguenti spese:
La documentazione richiesta e formata da:
Il Bonus mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa pari a 5.000 euro per il 2024, per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento.
La detrazione è riconosciuta solo se gli acquisti sono collegati a interventi edilizi di:
È sufficiente che i lavori siano avviati prima della data di acquisto dei beni. La data di inizio lavori può essere provata tramite titoli edilizi, comunicazioni alla ASL o dichiarazione sostitutiva.
Il bonus copre solo beni nuovi, tra cui:
Sono escluse porte, pavimenti, tende e altri complementi d’arredo.
Anche spese di trasporto e montaggio sono detraibili, se pagate con modalità ammesse.
Modalità di pagamento e documentazione
I pagamenti devono avvenire con bonifico, carta di debito o credito. È ammesso anche il finanziamento a rate, se la società erogatrice rispetta le stesse modalità di pagamento.
Il contribuente deve conservare:
Collegamento con interventi edilizi e altri bonus
Il bonus spetta anche per:
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. A differenza delle detrazioni per ristrutturazioni, non è trasferibile in caso di vendita o decesso, ma il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruirne anche se l’immobile viene ceduto.
L’ultima parte delle tematiche affrontate nella Guida alle dichiarazioni 2025 è riservata al cosiddetto “Superbonus”. Il Superbonus rappresenta una detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Introdotto dal decreto-legge n. 34/2020, è riconosciuto per lavori effettuati su edifici residenziali, anche condominiali, e unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.
Interventi “trainanti” e “trainati”
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario eseguire almeno uno degli interventi “trainanti”, quali:
A questi si possono abbinare interventi “trainati”, come:
È richiesta la miglioria di almeno due classi energetiche dell’edificio (o il conseguimento della più alta possibile), dimostrata tramite APE pre e post intervento.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo
È agevolabile l’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, anche se posizionati su pertinenze (es. tettoie, pensiline). La detrazione massima è:
È obbligatoria la cessione al GSE dell’energia non autoconsumata, anche se il contratto è in fase di perfezionamento.
Colonnine per veicoli elettrici
La detrazione copre anche le spese per colonnine elettriche:
Gli importi si riferiscono a ciascuna unità abitativa, con possibilità di cumulo per interventi sulle parti comuni e sulla singola proprietà.
Spese ammissibili
Oltre ai costi per i lavori, sono ammesse anche:
Non rientra, invece, il compenso straordinario all’amministratore condominiale, a meno che svolga ruoli tecnici previsti dalla normativa.
Limiti e modalità di fruizione
I limiti di spesa variano per tipologia di intervento e tipologia di edificio (unifamiliare, condominio, pertinenza, ecc.). La detrazione è ripartita in 4 o 5 quote annuali di pari importo.
Il Superbonus può essere fruito:
Tuttavia, il beneficio non spetta a chi non ha imposta lorda (es. soggetti con soli redditi esenti o nella no tax area), salvo opzione per sconto o cessione.
Altre condizioni e riduzioni
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