Entrate/Territorio, mediazione tributaria obbligatoria per le liti minori fino a 20mila euro

Pubblicato il 21 marzo 2013 Il post incorporazione nell’agenzia delle Entrate porta la mediazione nelle liti che coinvolgono l’agenzia del Territorio con importi fino a 20mila euro. A decorrere dal 1° dicembre 2012, il ricorso sugli atti emanati dai nuovi uffici provinciali-Territorio si conforma a quello avverso la cartella delle Entrate.

Per questo il restyling della cartella, operato dal provvedimento n. 35137 del 20 marzo 2013 del direttore dell’agenzia delle Entrate, che reca l’approvazione delle nuove avvertenze, in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e sanzioni amministrative in ambito tributario di competenza degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia (ex Uffici provinciali dell’agenzia del Territorio).

Chi intende proporre ricorso alla Commissione tributaria avverso i ruoli con importo fino a 20mila euro, emessi dagli Uffici Provinciali-Territorio dell’agenzia delle Entrate successivamente al 1° dicembre 2012, è tenuto prima a presentare, entro 60 giorni dalla notifica della cartella e presso il medesimo ufficio, istanza di reclamo-mediazione, ai sensi dell’art. 17-bis del Dlgs 546/1992. Nell’allegato al provvedimento, modalità e termini di presentazione sia del reclamo-mediazione che del ricorso.

Restano con le vecchie regole i ruoli emessi prima del 1° dicembre 2012, anche se notificati dopo tale data.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Inail, riduzione premi artigiani

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy