Entro il 30 luglio 2012 l'opzione per il regime dei superminimi

Pubblicato il 27 luglio 2012 La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E, del 30 maggio 2012, prevede che entro sessanta giorni dalla pubblicazione della circolare i soggetti che intendono applicare il regime dei superminimi devono regolarizzare la loro posizione.

Entro il 30 luglio 2012 (il 29 luglio cade di domenica), quindi, coloro che hanno iniziato l'attività nel 2012 ma che, in mancanza di istruzioni fornite dalle Entrate non avevano effettuato nessuna comunicazione relativa alla scelta del regime fiscale di vantaggio, potranno presentare la dichiarazione di variazione senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.

Il contribuente che intende applicare il regime dei superminimi dovrà modificare anche le fatture già emesse, annullando l'Iva – non prevista dal regime agevolato – e restituendo al committente il relativo importo dell'imposta. I termini: entro sessanta giorni dalla pubblicazione della circolare 17/E del 2012 o entro la prima liquidazione Iva successiva scadente dopo il predetto termine.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy