Legge di Bilancio 2026: verso il salvadanaio previdenziale per i nuovi nati

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Prosegue alla Commissione Bilancio del Senato l’esame del disegno di legge di Bilancio 2026 (Atto Senato n. 1689). La Commissione è impegnata nella verifica di ammissibilità degli emendamenti presentati. L’approdo in Aula è programmato a partire dal 15 dicembre 2025.

Sono stati in particolare depositati due emendamenti – uno di maggioranza e uno di opposizione – entrambi finalizzati a promuovere l’adesione alla previdenza complementare sin dalla nascita. Le proposte, pur condividendo l’obiettivo di incentivare il risparmio previdenziale dei minori, presentano impostazioni e modalità operative differenti.

Il primo emendamento è a firma della senatrice Lavinia Mennuni, appartenente alle forze di maggioranza, mentre il secondo è presentato dal senatore Marco Lombardo, esponente delle forze di opposizione.

Il tema dell’introduzione del “salvadanaio previdenziale” è del resto un tema attuale e oggetto di particolare attenzione. In occasione della presentazione della relazione annuale di Enpaia al Senato, il 25 novembre 2025, il presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), Mario Pepe, nell’evidenziare le criticità strutturali del sistema previdenziale italiano, ha rilanciato la proposta di una posizione di previdenza complementare attivata automaticamente per i nuovi nati e alimentata da un contributo iniziale dello Stato e da successivi versamenti dei familiari, fiscalmente deducibili.

Emendamento Lombardo: incentivo per l’iscrizione dei nuovi nati alla previdenza complementare

L’emendamento Lombardo introduce un articolato sistema di contributi pubblici destinati ad avviare o sostenere l’iscrizione dei nuovi nati alle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 252/2005.

Dal 1° gennaio 2026, lo Stato riconosce un e finalizzato all'iscrizione di ciascun neonato ad una delle forme di previdenza complementare, ovvero al sostegno della relativa contribuzione.

Il contributo è pari a:

  • 300 euro nel primo anno di vita o nel primo anno dall’adozione/affidamento.
  • 200 euro annui per gli anni successivi, fino al quinto anno di vita o per cinque anni dall’adozione/affidamento, e comunque non oltre il diciottesimo anno.

Per gli anni successivi al primo, il beneficio è subordinato al versamento familiare, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, di almeno 100 euro annui.

Il contributo è destinato ai minori nati, adottati o affidati a partire dal 1° gennaio 2026.

L’accesso alla misura richiede la presentazione di una domanda da parte di uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno tre anni al momento della domanda, mentre il minore deve risultare residente sul territorio nazionale sin dalla nascita oppure acquisire la residenza in conseguenza del provvedimento di adozione o affidamento.

Ai fini dell’erogazione del beneficio è inoltre necessario che, prima della presentazione della domanda, sia già stata attivata l’adesione del minore a una forma di previdenza complementare disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il beneficio spetta anche ai minori che al 1° gennaio 2026 non abbiano ancora compiuto cinque anni.

La copertura finanziaria è garantita dall’istituzione di un Fondo dedicato presso il MEF con 500 milioni di euro per il 2026 e 250 milioni di euro annui dal 2027.

Emendamento Mennuni: istituzione del Fondo di previdenza per i Giovani (FPG) presso INPS

L’emendamento Mennuni prevede un modello differente, basato su un fondo individuale aperto presso INPS e non su un sistema di contributi annuali pluriennali.

Promuovere la cultura previdenziale e favorire l’inserimento formativo e lavorativo dei giovani, sostenendo anche l’avvio di attività autonome.

Dal 1° gennaio 2026 viene istituito presso INPS il Fondo di previdenza per i Giovani (FPG) destinato ai nuovi nati dello stesso anno.

Il fondo:

  • è individuale;
  • deve essere attivato entro i primi tre mesi di vita con un versamento minimo di 100 euro da parte dei familiari;
  • prevede un contributo INPS di 50 euro alla prima attivazione.

Dal diciottesimo anno di età, le somme sono interamente riscattabili per:

  • spese universitarie;
  • percorsi di formazione professionale;
  • avvio di attività d’impresa o lavoro autonomo, individuale o in forma societaria.

Un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con MEF e sentiti INPS e COVIP, definirà modalità dei versamenti, frequenza, requisiti per il riscatto anticipato; ipotesi di decadenza e finalità ammissibili.

L’emendamento non prevede nuovi oneri: l’INPS attua la misura con risorse disponibili a legislazione vigente. Sono però previste riduzioni di spesa per il Ministero del Lavoro pari a 18.000.500 euro annui per il triennio 2026-2028.

Il modello della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Un esempio utile di intervento analogo è rappresentato dalla Legge regionale 22 settembre 2025, n. 6, emanata dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recante “Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e”.

La Regione, nell’ambito delle competenze riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, promuove il risparmio previdenziale sin dalla nascita attraverso un incentivo volto a favorire l’adesione dei minori alla previdenza complementare. L’obiettivo è duplice:

  • sostenere la costruzione di una posizione previdenziale già in età infantile;
  • diffondere la cultura della previdenza complementare tra le famiglie.

Il contributo regionale:

  • è riconosciuto in occasione della nascita o in caso di adozione/affidamento;
  • è erogato direttamente nella forma pensionistica complementare intestata al minore;
  • richiede la presentazione della domanda entro due anni dalla nascita o dal provvedimento.

La legge richiede:

  • residenza del richiedente in un comune della Regione da almeno tre anni;
  • residenza del minore alla nascita o acquisizione della residenza in caso di adozione/affidamento;
  • attivazione della posizione previdenziale prima della domanda.

La struttura degli importi prevista dalla legge regionale risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella delineata dall’emendamento nazionale presentato dal senatore Marco Lombardo, che introduce un sistema di contributi pubblici a sostegno della previdenza complementare dei nuovi nati. In particolare, l’articolazione degli importi prevede:

  • 300 euro nel primo anno di vita o nel primo anno dall’adozione o dall’affidamento;
  • 200 euro annui per ciascuno degli anni successivi, fino al quinto anno di vita del minore o per cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, con il limite massimo rappresentato dal compimento del diciottesimo anno di età;
  • l’erogazione dei contributi relativi agli anni successivi al primo è subordinata al versamento minimo di 100 euro annui nella posizione di previdenza complementare intestata al minore.

L’incentivo vale, in via transitoria, anche per i minori che al 1° gennaio 2025 abbiano fino a cinque anni di età, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2027. Per tali soggetti è previsto un contributo pari a 300 euro per il primo anno, anche se l’erogazione si limita a un’unica annualità.

La gestione operativa è delegata a Pensplan Centrum S.p.A., società prevista dalla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, specializzata nella promozione della previdenza complementare regionale.

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