APE Sociale, certificazione del diritto: domanda tardiva entro il 30 novembre
Pubblicato il 26 novembre 2025
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Il 30 novembre 2025 è il termine ultimo per la presentazione delle istanze tardive di certificazione del diritto all’APE Sociale (anticipo pensionistico) per coloro che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2025, ivi compresi coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica.
Tale scadenza rappresenta l’ultima delle tre finestre annuali disponibili per la certificazione del diritto da parte dell’INPS, successiva a quelle del 31 marzo e del 15 luglio.
L’APE Sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è una misura sperimentale di accompagnamento alla pensione per determinate categorie di lavoratori che si trovano in condizioni di particolare disagio personale, economico o lavorativo.
In base alle disposizioni vigenti (articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 207 del 2024, cd. legge di Bilancio 2025, le cui novità sono state illustrate dall’INPS con la circolare n. 53 del 5 marzo 2025), la misura è prorogata fino al 31 dicembre 2025 e sarà, con ogni probabilità, ulteriormente estesa al 31 dicembre 2026, come previsto dall’articolo 39 del disegno di legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione al Senato.
Istanza tardiva e limiti finanziari
La finestra del 30 novembre 2025 è dedicata esclusivamente alle istanze tardive di riconoscimento dei requisiti,
Tali domande sono prese in considerazione solo qualora residuino risorse finanziarie a seguito del monitoraggio delle domande presentate entro le scadenze precedenti (31 marzo e 15 luglio 2025).
L’INPS comunicherà l’esito dell’istruttoria entro il 31 dicembre 2025, come previsto dal calendario ufficiale delle verifiche.
L’Istituto previdenziale ha illustrato modalità e canali telematici per la presentazione delle domande con il messaggio n. 502 del 10 febbraio 2025.
Requisiti per l’accesso al beneficio
Per accedere all’APE Sociale è necessario che i richiedenti abbiano maturato, al momento della domanda o comunque entro il 31 dicembre 2025, i seguenti requisiti:
- età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, a seguito dell’incremento introdotto dalla Legge di Bilancio 2024;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva (36 anni per i lavoratori addetti a mansioni gravose e 32 anni per alcune categorie specifiche, come operai edili, ceramisti e conduttori di impianti di formatura);
- assenza di titolarità di pensione diretta;
- cessazione di qualsiasi attività lavorativa, sia dipendente che autonoma o parasubordinata.
Le donne lavoratrici possono beneficiare della riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di due anni (APE sociale donna).
Categorie beneficiarie
L’indennità APE Sociale può essere concessa ai soggetti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive o esclusive della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata INPS, che rientrino in una delle seguenti categorie:
- disoccupati, a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale (ex art. 7, L. 604/1966) o scadenza di contratto a termine (in tal caso, devono aver lavorato almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti), che abbiano terminato la prestazione di disoccupazione spettante;
- caregiver familiari, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado (o, a determinate condizioni, anche parenti o affini di secondo grado) convivente con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992;
- invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;
- lavoratori impiegati in mansioni gravose, per un periodo di almeno sette anni negli ultimi dieci o sei anni negli ultimi sette (le professioni gravose sono indicate nell’allegato 3 della legge n. 234/2021)
Importo e incumulabilità del beneficio
L’APE Sociale consiste in un assegno mensile, corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
L’importo è pari all’importo della rata di pensione maturata al momento dell’accesso (o calcolato pro quota, in caso di contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni), nel limite massimo di 1.500 euro lordi mensili.
L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
È confermata l’incumulabilità dell’APE Sociale con redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui, con unica eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale.
L’indennità non è altresì cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito legati alla disoccupazione involontaria o con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica tramite una delle seguenti modalità operative:
- portale INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, attraverso i servizi:“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti” per la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e “APE Sociale – Anticipo pensionistico – Domanda” per la richiesta del beneficio economico, che può essere presentata anche successivamente al termine di scadenza della misura sperimentale;
- tramite gli Istituti patronato;
- mediante il Contact Center INPS.
Incremento graduale dei requisiti anagrafici e contributivi
Va da ultimo ricordato che il disegno di legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo graduale di aumento dell’età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2027.
In particolare, per l’anno 2027 l’aumento sarà limitato a un mese, come stabilito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dal 1° gennaio 2028, invece, l’incremento sarà applicato integralmente nella misura complessiva di tre mesi.
Sono previste specifiche esclusioni dall’aumento per i lavoratori addetti ad attività gravose, usuranti e per i lavoratori precoci, a condizione che non siano già beneficiari dell’APE Sociale al momento del pensionamento.
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