Equa riparazione anche in pendenza di procedimento presupposto

Pubblicato il 27 aprile 2018

Pronuncia della Corte costituzionale sulla Legge Pinto

E’ incostituzionale l’articolo 4 della Legge n. 89/2001, cosiddetta Legge Pinto” nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Lo ha dichiarato la Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 26 aprile 2018, decidendo sui giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo indicato, per come sostituito dall’articolo 55, comma 1, lettera d), del convertito Decreto-legge n. 83/2012, per come sollevati dalla Corte di cassazione.

La disposizione censurata prevede che la domanda di riparazione possa essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

E la Cassazione ha censurato la norma proprio nella parte in cui la stessa condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa definizione del procedimento presupposto e ciò per asserita violazione degli articoli 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU.

Questione ritenuta fondata dalla Consulta, la quale ha concluso per la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 4 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

I giudici costituzionali, con l’occasione, hanno ricordato di aver già scrutinato la medesima questione di legittimità costituzionale e ciò in occasione della sentenza n. 30 del 2014; in questa, avevano riscontrato una lesione dei parametri costituzionali nonchè evidenziato la necessità che l’ordinamento si dotasse, in proposito, di un rimedio effettivo. Il legislatore, tuttavia, non aveva mai rimediato al riscontrato vulnus costituzionale.

Da qui la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale.

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