Equitalia paga spese al contribuente vittorioso

Pubblicato il 07 febbraio 2017

Anche con pretesa illegittima dell’ente creditore

Nel giudizio di contestazione, da parte dell’asserito debitore, di un’esecuzione esattoriale, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente impositore non costituisce ragione per escludere la condanna alle spese di lite, o la compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente di riscossione.

Quest’ultimo, infatti, ha comunque la facoltà di chiedere all’ente creditore di essere manlevato anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso.

Inoltre, è possibile per il giudice compensare le spese del giudizio con l’agente della riscossione o condannare al pagamento delle spese medesime soltanto l’ente impositore quando questo è presente in giudizio, “ove sussistano i presupposti di cui all’articolo 92 del Codice di procedura civile, diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”.

E’ questo il principio di diritto sancito ed applicato dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, con ordinanza n. 3105 depositata il 6 febbraio 2017.

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