Equo compenso editori, via libera dalla Corte UE

Pubblicato il 13 maggio 2026

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2026, causa C-797/23, si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto UE della disciplina italiana sull’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.

La decisione riguarda l’articolo 43-bis della legge n. 633/1941 e la delibera AGCOM n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, che ha individuato i criteri per determinare il compenso dovuto agli editori quando le loro pubblicazioni sono utilizzate online da piattaforme digitali, aggregatori, servizi di media monitoring e altri operatori della società dell’informazione.

Il caso Meta-AGCOM

Meta aveva impugnato la delibera AGCOM, sostenendo che la normativa italiana andasse oltre quanto previsto dall’articolo 15 della direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

Secondo la società, la direttiva riconosce agli editori un diritto esclusivo di autorizzare o vietare l’uso online delle pubblicazioni giornalistiche, ma non consentirebbe di introdurre un sistema di remunerazione obbligatoria. Meta contestava, inoltre, l’incidenza della disciplina nazionale sulla libertà d’impresa, tutelata dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In particolare, erano censurati:

La tutela UE degli editori

La Corte ricorda che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 attribuisce agli editori di pubblicazioni giornalistiche i diritti di riproduzione e messa a disposizione del pubblico per gli utilizzi online da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Si tratta di diritti esclusivi, analoghi a quelli previsti dalla direttiva 2001/29/CE.

La finalità della norma è rafforzare la posizione degli editori nel mercato digitale, consentendo loro di recuperare gli investimenti sostenuti per la produzione di contenuti informativi.

La Corte valorizza il ruolo della stampa libera e pluralista, considerata essenziale per il dibattito pubblico e per il funzionamento di una società democratica.

Diritti esclusivi e remunerazione

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la natura dei diritti riconosciuti agli editori. Per la Corte, tali diritti sono preventivi ed esclusivi: l’uso online delle pubblicazioni giornalistiche richiede, di regola, la previa autorizzazione dell’editore.

Di conseguenza, gli Stati membri non possono trasformare questi diritti in un semplice diritto al compenso, privando l’editore della possibilità di vietare l’utilizzo dei propri contenuti.

Tuttavia, ciò non impedisce di prevedere un sistema di equa remunerazione, purché il compenso sia inteso come corrispettivo dell’autorizzazione concessa dall’editore. In questa prospettiva, la disciplina italiana è compatibile con il diritto UE se non impone un pagamento automatico e sganciato dall’effettivo utilizzo delle pubblicazioni.

Condizioni poste dalla Corte

La Corte, nella sentenza del 12 maggio 2026, causa C-797/23, afferma che il diritto UE non osta a una normativa nazionale come quella italiana, ma individua alcune condizioni essenziali.

La disciplina deve garantire che:

Il compenso, quindi, resta legittimo se è collegato a una scelta autorizzativa dell’editore e a un utilizzo effettivo o programmato dei contenuti.

Obbligo di trattativa e dati

La Corte ritiene compatibili con il diritto UE anche gli obblighi di trattativa e di trasparenza previsti dalla normativa italiana.

Gli operatori digitali, infatti, dispongono normalmente dei dati necessari per valutare il valore economico generato dall’utilizzo online delle pubblicazioni: ricavi, traffico, visibilità e benefici pubblicitari. Senza queste informazioni, l’editore sarebbe costretto a negoziare in una posizione di debolezza.

L’obbligo di comunicare i dati necessari alla determinazione dell’equo compenso è quindi funzionale a rendere effettiva la tutela prevista dalla direttiva e a riequilibrare il rapporto negoziale tra editori e piattaforme.

Visibilità dei contenuti e ruolo di AGCOM

La Corte, nella sentenza del 12 maggio 2026, causa C-797/23, considera giustificato anche il divieto di ridurre la visibilità dei contenuti editoriali durante le trattative. Tale misura serve a evitare che il prestatore di servizi utilizzi la propria posizione tecnologica o commerciale per esercitare pressione sull’editore, incidendo sul traffico e sul valore economico delle pubblicazioni.

La disciplina italiana consente all’Autorità di definire i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso e, in caso di mancato accordo tra le parti, di intervenire per indicarne l’importo. AGCOM vigila inoltre sull’adempimento degli obblighi informativi e può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.

Secondo la Corte, questi poteri non sono incompatibili con l’articolo 15 della direttiva 2019/790. Rientrano infatti nelle modalità nazionali di attuazione dei diritti riconosciuti agli editori, purché non alterino la natura esclusiva del diritto e non trasformino il sistema in un meccanismo di pagamento obbligatorio indipendente dall’autorizzazione.

La Corte valorizza anche il fatto che, secondo la ricostruzione del giudice del rinvio, le parti restano libere di non concludere il contratto. Questo elemento è decisivo per preservare la natura negoziale del sistema.

In sostanza, AGCOM può svolgere una funzione di regolazione e riequilibrio, ma non deve privare le parti della libertà di autorizzare, rifiutare o non concludere l’accordo.

Libertà d’impresa e proporzionalità

La Corte ammette che gli obblighi imposti agli operatori digitali possano incidere sulla libertà d’impresa. Tuttavia, tale libertà può subire limitazioni quando siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto e siano necessarie per tutelare interessi generali o diritti altrui.

Nel caso esaminato, le misure italiane perseguono obiettivi legittimi: la tutela della proprietà intellettuale degli editori, il pluralismo dei media e la sostenibilità dell’informazione di qualità.

Inoltre, l’obbligo informativo appare circoscritto ai dati necessari alla determinazione del compenso, mentre la normativa prevede garanzie di riservatezza per le informazioni commerciali e finanziarie. Anche la sanzione, parametrata al fatturato e limitata nella misura massima, non risulta di per sé sproporzionata.

Il principio affermato

Con la sentenza del 12 maggio 2026, causa C-797/23, la Corte di Giustizia dichiara che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 e gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non ostano a una normativa nazionale che riconosca agli editori un’equa remunerazione per l’autorizzazione all’uso online delle pubblicazioni giornalistiche e che attribuisca ad AGCOM poteri di regolazione, vigilanza e sanzione.

La compatibilità resta subordinata al rispetto di tre principi:

Per il sistema italiano, la decisione rappresenta una sostanziale conferma dell’impianto dell’articolo 43-bis della legge sul diritto d’autore e della delibera AGCOM n. 3/23/CONS, ma impone una lettura conforme al diritto UE, centrata sull’equilibrio tra tutela degli editori, libertà d’impresa e pluralismo dell’informazione.

Tabella riepilogativa

Tema

Cosa dice la Corte UE

Equo compenso agli editori

È compatibile con il diritto UE se rappresenta il corrispettivo dell’autorizzazione all’uso online delle pubblicazioni giornalistiche.

Diritti degli editori

Restano diritti esclusivi: l’editore deve poter autorizzare o vietare l’utilizzo dei contenuti.

Uso gratuito

L’editore deve poter concedere l’autorizzazione anche senza compenso.

Obblighi delle piattaforme

Sono legittimi gli obblighi di trattativa, trasparenza sui dati e divieto di ridurre la visibilità dei contenuti durante il negoziato.

Ruolo di AGCOM

AGCOM può fissare criteri, vigilare, intervenire sul compenso e applicare sanzioni.

Limiti

Nessun pagamento può essere imposto se non collegato all’uso, o all’intenzione di usare, le pubblicazioni.

Libertà d’impresa

Può essere limitata, ma solo in modo proporzionato.

Esito

Il modello italiano è confermato, purché applicato nel rispetto di libertà negoziale e proporzionalità.

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