Equo compenso per i professionisti, è legge

Pubblicato il 13 aprile 2023

La Camera dei deputati, con 243 voti favorevoli, 59 astenuti e nessun voto contrario, ha dato il 12 aprile 2023 l’ok definitivo alla legge sull’equo compenso.

La norma definisce “equo” il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti da specifici decreti ministeriali.

Per quasi tutte le professioni ordinistiche, i valori sono stabiliti dal D.M. n. 140/2012 (da aggiornare per tutte le professioni tranne che per gli avvocati) e utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle.

Per le professioni non ordinistiche, invece, i parametri saranno stabiliti da un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, da pubblicare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, pur essendo possibile per le imprese adottare modelli standard concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, che si presumono equi fino a prova contraria.

Equo compenso, a chi si applica

La legge sull’equo compenso si applica alle prestazioni d’opera intellettuale regolate da convenzioni, svolte anche in forma associata o societaria, verso circa cinquantunomila aziende private (banche, assicurazioni, imprese con oltre cinquanta dipendenti o ricavi superiori a dieci milioni) e circa ventisettemila strutture della PA (escluse le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione); la nuova disciplina, inoltre, non si applica alle convenzioni in corso sottoscritte prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Equo compenso, come si applica

Diventano ora nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, nonché i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Nulla anche la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

NOTA BENE: La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto.

L’azione per l’applicazione dell’equo compenso può essere avviata dal professionista o dai consigli degli Ordini o dei collegi (che possono proporre anche un’azione di classe).

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