Erogazioni liberali tramite telefono, al via le regole

Pubblicato il 28 marzo 2019

Arrivano le regole ufficiali per le erogazioni liberali effettuate tramite credito telefonico. Un decreto MiSE, pubblicato in GU, disciplina modalità e requisiti di accesso e fruizione.

Le regole

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2019, in attuazione dell’art. 1, commi 49-52, della L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il decreto MiSE del 5 febbraio 2019: “Accesso ad erogazioni liberali tramite credito telefonico.”.

Detta modalità e requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali effettuate tramite credito telefonico e destinate:

A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all’art. 45 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, le disposizioni troveranno applicazione nei confronti degli enti del Terzo settore ex art. 82, comma 1, del DLgs. 117/2017, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali erogazioni liberali possono essere effettuate:

  1. da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, per conto di un proprio utente e tramite l’utilizzo del credito telefonico dell’utente stesso;
  2. anche in modo periodico o ricorrente, con riferimento sia ad una specifica campagna di raccolta fondi, sia in genere alle attività istituzionali dei soggetti beneficiari;
  3. solo tramite l’utilizzo di una numerazione permanente definita dal Piano nazionale di numerazione (PNN).

Le numerazioni definite dal PNN per la raccolta fondi non possono essere utilizzate per sostenere iniziative promosse da organizzazioni che siano anche associazioni consumeristiche o partiti politici e movimenti di opinione, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.

Trattamento fiscale degli importi:

  1. sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Iva;
  2. non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
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