Errata annotazione nel registro come forza maggiore, ok a nuovi termini

Pubblicato il 17 settembre 2014 Secondo i giudici di legittimità – ordinanza di Cassazione n. 37850 del 16 settembre 2014 – la impropria consultazione di un registro di cancelleria irregolarmente tenuto e, come tale, non ostensibile alle parti private, e dal quale il difensore tragga un'informazione errata per difetto di annotazione, se necessaria, circa il mancato deposito della motivazione di una sentenza penale può costituire ipotesi di forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione.

L'espressione “forza maggiore”, infatti, al fine della restituzione nel termine ex articolo 175 del Codice di procedura penale, va interpretata nel senso che essa sussiste “quando per l'insorgenza di un accadimento, naturale o umano, un soggetto non possa adempiere ad una certa attività, e che l'impedimento debba derivare da cause esterne e non sia imputabile a chi tale restituzione richiede”.
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