Errore del contribuente. Niente rimborso ICI

Pubblicato il 05 settembre 2017

La Corte di Cassazione ha confermato il diniego del rimborso ICI ad una società, ossia, di quanto da essa in eccedenza pagato rispetto all'effettivo valore degli immobili, sul presupposto che l’errore nel calcolo della rendita catastale, causa del diverso valore e dunque della diversa imposizione, fosse stato commesso dalla stessa contribuente.

La società contribuente, in particolare, aveva prospettato una violazione di diritto, laddove la retrodatazione della rettifica della rendita, sollecitata mediante procedura DOCFA, era dipesa da un errore di fatto che – a suo dire – avrebbe pienamente giustificato la retrodatazione della rendita medesima e, conseguentemente, il diritto al rimborso del tributo corrisposto sulla base della rendita determinata in modo errato.

Con ordinanza n. 20463 del 28 agosto 2017, gli Ermellini rigettano tuttavia la censura, affermando quanto segue: i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui le variazioni della rendita catastale, che hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a “correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’Ufficio dal contribuente”, non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo all’ipotesi in cui l’errore di fatto sia compiuto dall’Ufficio e ciò risulti evidente ed incontestabile. Non invece nel caso di specie, risultando che il preteso errore da cui abbia originato il procedimento di rettifica della rendita catastale, sarebbe stato commesso dai contribuenti.

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