Errore nella visura? Notaio responsabile per negligenza

Pubblicato il 28 ottobre 2011 La limitazione della responsabilità prevista per il professionista dall'articolo 2236 del Codice civile con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non può essere invocata dal notaio in relazione all'inosservanza dell'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare.

Tale ipotesi non costituisce un caso di “imperizia” ma è riconducibile “a negligenza e imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 1176 del codice civile”, nel qual caso rileva anche la semplice “colpa lieve”.

E' il principio sancito dai giudici di Cassazione – Terza sezione civile – nel testo della sentenza n. 22398 del 27 ottobre 2011.
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