Errori materiali commessi dalla parte. Niente correzione

Pubblicato il 30 novembre 2017

L’art. 86 c.p.a. - D.Lgs. n. 104/2010, deve essere interpretato, in coerenza con la natura del procedimento amministrativo, nel senso che sia possibile correggere soltanto gli errori commessi dal giudice. Sia perché in tal senso depone il tenore letterale del cit. art. 86 e dell’art 287 c.p.c., sia perché, con riguardo agli scritti delle parti, non è possibile accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale, venendo in rilievo elementi nella disponibilità delle parti medesime.

Sulla scorta di ciò, il Consiglio di Stato, Sezione sesta, ha respinto l’istanza di correzione di errore materiale presentata dalla ricorrente. Quest’ultima, al riguardo, esponeva di essere stata identificata negli atti, per errore di trascrizione dei dati anagrafici (da parte del suo avvocato), con un nominativo diverso; errore poi confluito nell’ordinanza di cui si chiede la correzione.

Un errore commesso dalla parte, per cui non è dunque ammessa correzione – concludono i giudici amministrativi – avendo riguardo, tra l’altro, al fatto che un tal genere di errori si correla, non di rado, anche alla preferenza per la proposizione di ricorsi collettivi e collettivo-cumulativi, che talvolta vengono utilizzati pretermettendo una rigorosa verifica della sussistenza dei relativi presupposti legittimanti.

Resta fermo, in ogni caso – si legge nel decreto collegiale n. 5404 del 21 novembre 2017 – il potere dell’amministrazione di valutare se dare ugualmente esecuzione all’ordinanza in questione, anche in relazione alla posizione della richiedente, all’esito di una verifica amministrativa che valuti l’effettiva sussistenza dell’errore e dunque la mancanza di dubbi circa la sua identità.

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