Dottore Commercialista iscritto nella sezione B, esame di stato

Pubblicato il 11 novembre 2022

Con il Pronto Ordini 31 ottobre 2022, n. 181, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili risponde al quesito pervenuto dall’Ordine di Patti il 10 ottobre u.s., in merito alla richiesta di chiarimenti sui requisiti di ammissione all’esame di abilitazione come “dottore Commercialista” di un Esperto Contabile iscritto all’albo, sezione B.

Quesito

Il professionista in questione ha completato il tirocinio triennale in data 28 settembre del 2009 e ha di recente conseguito la laurea magistrale (LM-56).

Tenendo conto che il Regolamento del tirocinio (D.M. 143/2009) all’epoca non era ancora in vigore, l’Ordine di Patti chiede se l’iscritto debba effettuare il tirocinio professionale ed eventualmente la durata dello stesso (18 mesi o di 12 mesi).

Si rammenta che nel periodo post unificazione e nelle more dell’emanazione del regolamento del tirocinio (D.M. 7 agosto 2009, n. 143) in virtù della nota MIUR del 4 aprile 2008, erano legittimati a richiedere l’iscrizione nella sez. A del registro i soggetti, in possesso di laurea triennale, iscritti al registro del tirocinio e contestualmente iscritti ad un corso di laurea specialistica e magistrale, alla data del 31 dicembre 2007.

Esperto contabile che ha conseguito la laurea magistrale

Il CNDCEC risponde che ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’albo, il professionista iscritto nella sez. B del registro e in possesso della laurea magistrale dovrà svolgere il tirocinio da dottore Commercialista.

Invero, ai sensi dall’art. 14 del D.M. 143/2009 il tirocinio dovrà avere una durata pari ad un anno per i professionisti che hanno già completato il tirocinio da Esperto Contabile e che, successivamente, hanno conseguito la laurea specialistica della classe 84/S (corrispondente a LM-77) o, in alternativa, della classe 64/S (corrispondente ad LM-56).

ATTENZIONE: I professionisti già iscritti alla sezione B dell’albo non dovranno sostenere la prima prova scritta dell’esame di Stato.

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