Esame idoneità anche con patente estera

Pubblicato il 17 dicembre 2016

La Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 6 ter D.L.n. 151/2003 introdotto dall'art. 1 comma 1 Legge n. 214/2003 – conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 151/2003, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada – nella parte in cui non estende al cittadino italiano residente all'estero e titolare di patente estera, in caso di azzeramento del punteggio, la possibilità di sostenere un esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, onde evitare il provvedimento di inibizione alla guida in Italia.

Finalità comune Differenza sanzionatoria irragionevole

La predetta differenza sanzionatoria – che consente al solo titolare di patente italiana e non anche al cittadino italiano titolare di patente straniera, a fronte della totale decurtazione del punteggio, di dimostrare, mediante apposito esame, di essere ancora idoneo alla guida e di non costituire un pericolo per la sicurezza stradale – è irragionevole, secondo la Corte con sentenza n. 274 del 16 dicembre 2016, rispetto alla causa giustificativa della disposizione, che invece impone una disciplina uniforme in funzione del raggiungimento della comune finalità (sicurezza della circolazione).

 

 

 

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